Art. 5.
  1.  E'  facolta' dei soggetti indicati all'art. 4, comma 4, apporre
sull'etichetta altre indicazioni supplementari scritte, in una  delle
lingue  ufficiali  della  Comunita',  atte  a  meglio  individuare le
qualita' e le finiture delle calzature purche' tali indicazioni siano
conformi al buon uso commerciale.
  2.  Ai  fini  di  una  migliore  informazione  al  consumatore   il
fabbricante   di   suole  puo'  specificare  l'origine  italiana  del
prodotto, apponendo sulla parte esterna  della  suola,  su  un  unico
rigo,  con  caratteri  uguali  e  della stessa evidenza, la dicitura:
"suola prodotta in  Italia".  La  dicitura  deve  essere  apposta  in
italiano o in altra lingua ufficiale della Comunita'.