Art. 5. 1. E' facolta' dei soggetti indicati all'art. 4, comma 4, apporre sull'etichetta altre indicazioni supplementari scritte, in una delle lingue ufficiali della Comunita', atte a meglio individuare le qualita' e le finiture delle calzature purche' tali indicazioni siano conformi al buon uso commerciale. 2. Ai fini di una migliore informazione al consumatore il fabbricante di suole puo' specificare l'origine italiana del prodotto, apponendo sulla parte esterna della suola, su un unico rigo, con caratteri uguali e della stessa evidenza, la dicitura: "suola prodotta in Italia". La dicitura deve essere apposta in italiano o in altra lingua ufficiale della Comunita'.