Art. 6.
  1.  Le  prescrizioni  del  presente  decreto  sono obbligatorie per
l'etichettatura  delle  calzature  con  decorrenza  dal  quindicesimo
giorno  successivo  alla  sua pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Alle calzature fatturate e consegnate  al  venditore  al  dettaglio
prima  di  questa  data non si applicano le disposizioni previste dal
presente decreto, fino al 23 settembre 1997.
  2. L'autorita' di vigilanza, ove  accerti  che  le  calzature  sono
prive  di  etichettatura  o  che l'etichettatura non e' conforme alle
prescrizioni del presente decreto assegna un  termine  perentorio  al
fabbricante  o  al  suo  rappresentante o al responsabile della prima
immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale,  o  al
venditore al dettaglio, per la regolarizzazione della etichettatura.
  Decorso  inutilmente  tale termine l'autorita' di vigilanza dispone
il ritiro dal mercato delle calzature.