Art. 6. 1. Le prescrizioni del presente decreto sono obbligatorie per l'etichettatura delle calzature con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Alle calzature fatturate e consegnate al venditore al dettaglio prima di questa data non si applicano le disposizioni previste dal presente decreto, fino al 23 settembre 1997. 2. L'autorita' di vigilanza, ove accerti che le calzature sono prive di etichettatura o che l'etichettatura non e' conforme alle prescrizioni del presente decreto assegna un termine perentorio al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale, o al venditore al dettaglio, per la regolarizzazione della etichettatura. Decorso inutilmente tale termine l'autorita' di vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle calzature.