Art. 7. 1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e' attribuita al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita attraverso gli uffici provinciali, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli enti aventi specifiche competenze in materia, e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, nonche' degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 aprile 1996 Il Ministro: CLO'