Art. 7.
  1.  La  vigilanza  sull'osservanza delle disposizioni contenute nel
presente decreto  e'  attribuita  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  che la esercita attraverso gli uffici
provinciali, avvalendosi  eventualmente  della  collaborazione  degli
enti   aventi  specifiche  competenze  in  materia,  e  sottoposti  a
vigilanza da parte del Ministero stesso, nonche'  degli  ufficiali  e
degli agenti di Polizia giudiziaria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 aprile 1996
                                                    Il Ministro: CLO'