ALLEGATO II ESEMPI DI CALZATURE L'espressione "calzature" puo' coprire tutti gli articoli, dai sandali la cui superficie esterna e' fatta semplicemente di lacci o strisce regolabili fino agli stivali la cui superficie esterna copre gamba e coscia. Sono pertanto inclusi tra questi prodotti: 1) scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno; 2) stivali fino alla caviglia, stivali a meta' gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce; 3) sandali di vario tipo, "espadrilles" (scarpe con tomaia in tela e suole in materia vegetale intrecciata), scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attivita' sportive, scarpe da bagno e altre calzature di tipo sportivo; 4) calzature speciali concepite per un'attivita' sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo. Sono anche comprese le calzature cui sono fissati dei pattini, da ghiaccio o a rotelle; 5) scarpe da ballo; 6) calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli "usa e getta" in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza suole riportate); 7) calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco; 8) calzature "usa e getta" con suole riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta; 9) calzature ortopediche. Per motivi di chiarezza e di omogenita' e fatte salve le disposizioni citate nella descrizione dei prodotti contemplati nella presente direttiva, i prodotti cui si riferisce il capitolo 64 della nomenclatura combinata (-NC-) possono in linea di massima considerarsi come rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva.