(all. 2 - art. 1)
                                                          ALLEGATO II
                         ESEMPI DI CALZATURE
   L'espressione  "calzature"  puo'  coprire  tutti gli articoli, dai
sandali la cui superficie esterna e' fatta semplicemente di  lacci  o
strisce  regolabili fino agli stivali la cui superficie esterna copre
gamba e coscia.
   Sono pertanto inclusi tra questi prodotti:
    1) scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno;
    2) stivali fino alla caviglia, stivali  a  meta'  gamba,  stivali
fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
    3)  sandali  di  vario  tipo, "espadrilles" (scarpe con tomaia in
tela e suole in materia  vegetale  intrecciata),  scarpe  da  tennis,
scarpe  da  jogging e per altre attivita' sportive, scarpe da bagno e
altre calzature di tipo sportivo;
    4) calzature speciali concepite per un'attivita' sportiva  e  che
sono  o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o
accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta,  il
pugilato  e  il  ciclismo.  Sono anche comprese le calzature cui sono
fissati dei pattini, da ghiaccio o a rotelle;
    5) scarpe da ballo;
    6) calzature in un unico  pezzo  formato  in  gomma  o  plastica,
esclusi  gli  articoli  "usa  e  getta"  in materiale poco resistente
(carta, fogli di plastica, ecc., senza suole riportate);
    7) calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive
di tacco;
    8) calzature "usa e  getta"  con  suole  riportate  concepite  in
genere per essere usate soltanto una volta;
    9) calzature ortopediche.
   Per  motivi  di  chiarezza  e  di  omogenita'  e  fatte  salve  le
disposizioni citate nella descrizione dei prodotti contemplati  nella
presente  direttiva, i prodotti cui si riferisce il capitolo 64 della
nomenclatura combinata
(-NC-) possono in  linea  di  massima  considerarsi  come  rientranti
nell'ambito di applicazione della presente direttiva.