ALLEGATO Art. 2. 1. In aderenza alle proprie finalita' originarie e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, la Fondazione attraverso programmi e progetti di intervento propri e di terzi, eventualmente anche pluriennali, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, persegue scopi di interesse generale e di utilita' e solidarieta' sociale operando prevalentemente nei settori attinenti l'istruzione e la ricerca scientifica, la sanita', l'arte e la cultura, la tutela naturalistica e dell'ambiente nonche' l'assistenza, la beneficenza e la tutela in genere delle categorie sociali piu' deboli secondo le modalita' stabilite da apposito regolamento. Art. 3. 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, la Fondazione amministra il proprio patrimonio e puo' compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie e opportune per le proprie esigenze gestionali ovvero strumentali alla realizzazione delle proprie finalita' nei settori di intervento delineati nel precedente art. 2. 2. L'acquisto e la cessione di azioni della societa' conferitaria dell'azienda bancaria scorporata ai sensi del precedente art. 1 dovra' avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 356/1990 e dalle disposizioni dell'organo di vigilanza. 3. La Fondazione non esercita direttamente l'impresa bancaria, ne' puo' possedere partecipazioni di controllo nel capitale di societa' bancarie o finanziarie diverse dalla societa' per azioni conferitaria. Puo' acquistare e vendere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie. Art. 4. 1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione utilizza: a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti di cui al secondo e terzo comma del presente articolo; b) (omissis). 2. Una quota pari almeno al 10% dei redditi di cui alla lettera a) del comma precedente, considerati al lordo delle spese di funzionamento, e' accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della societa' di cui al secondo comma dell'art. 3. La riserva e' investita in titoli della societa' stessa e/o in titoli emessi o garantiti dallo Stato. 3. In forza dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui al secondo comma dell'art. 4, e' destinato ai fini previsti dallo stesso art. 15. Art. 5. 1. La Fondazione puo' contrarre debiti con societa' da essa direttamente o indirettamente partecipate o ricevere garanzie dalle medesime, entro il limite massimo del 10% del proprio patrimonio netto contabile. 2. La Fondazione non puo' contrarre debiti ne' ricevere garanzie per importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio netto contabile. Art. 6. 1. Il patrimonio della Fondazione e' costituito: a) dal fondo di dotazione, pari al valore della partecipazione societaria derivata dallo scorporo dell'azienda bancaria di cui all'art. 1; b) dal fondo di riserva per aumenti di capitale; c) da altri eventuali fondi. 2. Esso si incrementa per effetto di: tutti gli accantonamenti a riserva qualunque specie; liberalita' a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio; avanzi di gestione non trasferiti all'esercizio successivo. 3. Gli investimenti diversi da quelli nella societa' conferitaria devono essere effettuati secondo il criterio della diversificazione del rischio. Art. 7. 1. I proventi derivanti dalla cessione di azioni della societa' conferitaria e dai diritti di opzione sono utilizzati, nel rispetto delle disposizioni vigenti, in funzione della salvaguardia del valore economico del patrimonio della Fondazione con le eccezioni di cui al comma 2 dell'art. 3 della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994. Art. 9. (Omissis). 2. La nomina non comporta rappresentanza, nell'organo amministrativo della Fondazione, degli enti dai quali proviene la nomina stessa. 3. Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, e restano in carica sino alla scadenza del loro mandato di componenti il consiglio. 4. Gli amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza preferibilmente tra persone che abbiano maturato particolare esperienza nei settori in cui si svolge l'attivita' istituzionale dell'ente. Art. 10. (Omissis). 3. Nei casi di cessazione dalla carica, diversi dalla scadenza naturale, quando gli enti o le istituzioni cui compete la nomina non provvedano alla sostituzione entro tre mesi, salvo diverse disposizioni di legge, dalla richiesta stessa - che deve essere effettuata dal presidente della Fondazione a mezzo lettera raccomandata - la nomina e' demandata direttamente al consiglio di amministrazione della Fondazione. 4. L'amministratore che non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato dimissionario e si provvede alla sua sostituzione secondo le modalita' di cui al comma precedente. Egli non puo' essere nominato nel quadriennio successivo. Art. 11. (Omissis). 3. Per il raggiungimento dei fini istituzionali il consiglio puo' costituire commissioni consultive chiamando a farne parte, unitamente a componenti del consiglio stesso, in funzione delle loro competenze specifiche, anche elementi esterni particolarmente qualificati che potranno assumere la presidenza delle commissioni stesse. 4. Il consiglio definisce compiti, durata e modalita' delle commissioni, stabilendo i compensi da corrispondere ai componenti. In ogni caso non e' consentito il cumulo di medaglie di presenza nella stessa giornata. Art. 12. 1. Il consiglio si riunisce almeno una volta a trimestre. Puo' essere altresi' convocato ove il presidente lo ritenga necessario, o ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri o il collegio dei sindaci. (Omissis). Art. 13. (Omissis). 2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, prevalendo in caso di parita' il voto di chi presiede. Per quelle relative alla cessione di azioni della societa' di cui all'art. 3 ed alle modifiche statutarie e' necessario il voto favorevole della maggioranza di due terzi degli amministratori in carica, arrotondata eventualmente all'unita' superiore. Per quelle relative all'elezione del presidente e del vice presidente e' necessario il voto favorevole e segreto di almeno sei amministratori. (Omissis). Art. 15. (Omissis). 2. Il sindaco che non intervenga, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione, viene considerato dimissionario e si provvede alla sua sostituzione. 3. Per il collegio sindacale restano valide le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del presente statuto. 4. Il collegio sindacale vigila sulla osservanza delle norme di legge e regolamentari, controlla la regolare tenuta della contabilita', la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci. Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge n. 281/1990, dal decreto legislativo n. 356/1z990 e da successive loro modifiche e integrazioni nonche' dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile. 5. Il collegio sindacale redige apposita relazione a corredo del progetto di bilancio preventivo e consuntivo che devono essere sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione. Art. 16. (Omissis). 2. La misura dell'indennita' di carica e della medaglia di presenza e' determinata dal consiglio di amministrazione. Art. 17. (Omissis). 2. Il segretario generale ed il suo sostituto sono nominati per un periodo non superiore a quattro anni e possono essere confermati. 3. In caso di assenza o di impedimento le funzioni del segretario generale sono esercitate dal sostituto e in caso di assenza o impedimento anche di questi da altra persona nominata dal consiglio. La firma di chi sostituisce il segretario generale fa, piena prova, di fronte ai terzi ed in giudizio, dell'assenza o impedimento di chi e' stato sostituito. Art. 18. 1. La Fondazione puo' avvalersi di personale comandato dalle societa' controllate. Art. 19. (Omissis). 2. I progetti di bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal segretario generale, sono approvati, previo esame del collegio sindacale, dal consiglio di amministrazione, rispettivamente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno. 3. I bilanci, una volta approvati dal consiglio di amministrazione, sono entro dieci giorni inviati, unitamente ad una relazione del consiglio stesso, al Ministero del tesoro e si intendono da questo approvati ove non pervengano rilievi entro sessanta giorni dalla loro ricezione. Devono essere trasmesse per la relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che intervengano nel corso dell'esercizio. (Omissis). Art. 20. (Omissis). 3. La procedura di liquidazione e' regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione, salvo che, ricorrendo particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al primo comma abbia stabilito che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Art. 21. 1. Gli amministratori, i sindaci e il segretario generale devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dalla vigente normativa applicabile alla Fondazione in quanto partecipante al capitale di enti creditizi. Ad essi si applicano le prescrizioni eventualmente dettate dalla normativa pro tempore vigente in ordine alla proroga degli organi amministrativi, consultivi e di controllo. 2. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale: (omissis); c) gli amministratori ed i sindaci della Sicilcassa S.p.a. e delle societa' ed enti che con essa eventualmente compongano il gruppo creditizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Ministero del tesoro del 1 febbraio 1995, nonche' gli amministratori e i dipendenti in servizio in altri enti creditizi o finanziari. (Omissis). Art. 22. 1. A far tempo dall'esercizio 1995-96 i quattro quinti del fondo di riserva per aumenti di capitale risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 1994, in adempimento dell'art. 6 della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 che consente di ridurre ad una quota non inferiore al 10% i proventi da destinare alla riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 356/1990, potranno essere utilizzati per finalita' istituzionali e di funzionamento.