(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 2.
   1. In aderenza alle proprie finalita' originarie e con riferimento
principale al territorio nel quale ha operato la  Cassa  centrale  di
risparmio  V.E.  per  le province siciliane, la Fondazione attraverso
programmi e progetti di intervento propri e di  terzi,  eventualmente
anche   pluriennali,   da   realizzare   direttamente  o  tramite  la
collaborazione di altri soggetti pubblici o privati,  persegue  scopi
di  interesse  generale e di utilita' e solidarieta' sociale operando
prevalentemente nei  settori  attinenti  l'istruzione  e  la  ricerca
scientifica, la sanita', l'arte e la cultura, la tutela naturalistica
e  dell'ambiente  nonche' l'assistenza, la beneficenza e la tutela in
genere delle categorie  sociali  piu'  deboli  secondo  le  modalita'
stabilite da apposito regolamento.
                               Art. 3.
   1.  Per  il  conseguimento  delle  finalita' di cui all'art. 2, la
Fondazione amministra  il  proprio  patrimonio  e  puo'  compiere  le
operazioni   finanziarie,   commerciali,   immobiliari   e  mobiliari
necessarie e opportune per  le  proprie  esigenze  gestionali  ovvero
strumentali alla realizzazione delle proprie finalita' nei settori di
intervento delineati nel precedente art. 2.
   2.  L'acquisto e la cessione di azioni della societa' conferitaria
dell'azienda bancaria scorporata  ai  sensi  del  precedente  art.  1
dovra'  avvenire  nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, commi
1, 2 e 3 del decreto legislativo n.  356/1990  e  dalle  disposizioni
dell'organo di vigilanza.
   3. La Fondazione non esercita direttamente l'impresa bancaria, ne'
puo'  possedere  partecipazioni di controllo nel capitale di societa'
bancarie  o   finanziarie   diverse   dalla   societa'   per   azioni
conferitaria.  Puo'  acquistare e vendere partecipazioni di minoranza
al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie.
                               Art. 4.
   1.  Per  il  raggiungimento  dei  propri  scopi  istituzionali  la
Fondazione utilizza:
     a)  proventi  e  rendite  derivanti  dalla  gestione del proprio
patrimonio, detratte le spese di funzionamento e  gli  accantonamenti
di cui al secondo e terzo comma del presente articolo;
     b) (omissis).
   2. Una quota pari almeno al 10% dei redditi di cui alla lettera a)
del   comma   precedente,   considerati   al  lordo  delle  spese  di
funzionamento, e' accantonata ad apposita  riserva  finalizzata  alla
sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della societa' di cui
al secondo comma dell'art. 3. La riserva e' investita in titoli della
societa' stessa e/o in titoli emessi o garantiti dallo Stato.
   3.  In  forza  dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, un
quindicesimo dei proventi, al netto delle spese  di  funzionamento  e
dell'accantonamento di cui al secondo comma dell'art. 4, e' destinato
ai fini previsti dallo stesso art. 15.
                               Art. 5.
   1.  La  Fondazione  puo'  contrarre  debiti  con  societa' da essa
direttamente o indirettamente partecipate o ricevere  garanzie  dalle
medesime,  entro  il  limite  massimo  del 10% del proprio patrimonio
netto contabile.
   2.  La  Fondazione non puo' contrarre debiti ne' ricevere garanzie
per importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio netto
contabile.
                               Art. 6.
   1. Il patrimonio della Fondazione e' costituito:
     a) dal fondo di dotazione, pari al valore  della  partecipazione
societaria  derivata  dallo  scorporo  dell'azienda  bancaria  di cui
all'art. 1;
     b) dal fondo di riserva per aumenti di capitale;
     c) da altri eventuali fondi.
   2. Esso si incrementa per effetto di:
    tutti gli accantonamenti a riserva qualunque specie;
    liberalita'  a  qualsiasi  titolo  pervenute  ed   esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio;
    avanzi di gestione non trasferiti all'esercizio successivo.
   3.  Gli investimenti diversi da quelli nella societa' conferitaria
devono essere effettuati secondo il criterio  della  diversificazione
del rischio.
                               Art. 7.
   1.  I  proventi  derivanti dalla cessione di azioni della societa'
conferitaria e dai diritti di opzione sono utilizzati,  nel  rispetto
delle disposizioni vigenti, in funzione della salvaguardia del valore
economico  del patrimonio della Fondazione con le eccezioni di cui al
comma 2 dell'art. 3 della direttiva del Ministro del  tesoro  del  18
novembre 1994.
                               Art. 9.
   (Omissis).
   2.    La   nomina   non   comporta   rappresentanza,   nell'organo
amministrativo della Fondazione, degli enti  dai  quali  proviene  la
nomina stessa.
   3.  Il  presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio
di amministrazione nel proprio seno, e restano in  carica  sino  alla
scadenza del loro mandato di componenti il consiglio.
   4.  Gli  amministratori  devono  essere  scelti secondo criteri di
professionalita' e competenza preferibilmente tra persone che abbiano
maturato  particolare  esperienza  nei  settori  in  cui  si   svolge
l'attivita' istituzionale dell'ente.
                              Art. 10.
   (Omissis).
   3.  Nei  casi  di  cessazione dalla carica, diversi dalla scadenza
naturale, quando gli enti o le istituzioni cui compete la nomina  non
provvedano   alla   sostituzione   entro   tre  mesi,  salvo  diverse
disposizioni di legge, dalla  richiesta  stessa  -  che  deve  essere
effettuata   dal   presidente   della   Fondazione  a  mezzo  lettera
raccomandata - la nomina e' demandata direttamente  al  consiglio  di
amministrazione della Fondazione.
   4.  L'amministratore  che non intervenga alle sedute per tre volte
consecutive,   senza   giustificato   motivo,    viene    considerato
dimissionario   e  si  provvede  alla  sua  sostituzione  secondo  le
modalita' di cui al comma precedente. Egli non puo'  essere  nominato
nel quadriennio successivo.
                              Art. 11.
   (Omissis).
   3.  Per il raggiungimento dei fini istituzionali il consiglio puo'
costituire commissioni consultive chiamando a farne parte, unitamente
a componenti del consiglio stesso, in funzione delle loro  competenze
specifiche,  anche  elementi  esterni particolarmente qualificati che
potranno assumere la presidenza delle commissioni stesse.
   4. Il  consiglio  definisce  compiti,  durata  e  modalita'  delle
commissioni, stabilendo i compensi da corrispondere ai componenti. In
ogni  caso  non e' consentito il cumulo di medaglie di presenza nella
stessa giornata.
                              Art. 12.
   1. Il consiglio si riunisce almeno una  volta  a  trimestre.  Puo'
essere  altresi' convocato ove il presidente lo ritenga necessario, o
ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri o  il  collegio  dei
sindaci.
   (Omissis).
                              Art. 13.
   (Omissis).
   2.  Le  deliberazioni  sono  prese  a  maggioranza  dei  voti  dei
presenti, prevalendo in caso di parita' il voto di chi presiede.  Per
quelle  relative  alla  cessione  di  azioni  della  societa'  di cui
all'art. 3  ed  alle  modifiche  statutarie  e'  necessario  il  voto
favorevole  della  maggioranza  di  due terzi degli amministratori in
carica, arrotondata eventualmente all'unita'  superiore.  Per  quelle
relative  all'elezione  del  presidente  e  del  vice  presidente  e'
necessario il voto favorevole e segreto di almeno sei amministratori.
   (Omissis).
                              Art. 15.
   (Omissis).
   2. Il sindaco che non intervenga, senza giustificato motivo, a tre
riunioni consecutive  del  collegio  sindacale  o  del  consiglio  di
amministrazione,  viene  considerato dimissionario e si provvede alla
sua sostituzione.
   3. Per il collegio sindacale restano valide le disposizioni di cui
ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del presente statuto.
  4. Il collegio sindacale vigila sulla  osservanza  delle  norme  di
legge   e   regolamentari,   controlla   la   regolare  tenuta  della
contabilita',  la  corrispondenza   dei   bilanci   alle   risultanze
contabili,  il  rispetto  delle  norme  per la redazione dei bilanci.
Esercita  ogni  altra  attribuzione  conferitagli  dalla   legge   n.
281/1990,  dal  decreto legislativo n. 356/1z990 e da successive loro
modifiche e integrazioni nonche'  dagli  articoli  2403  e  2407  del
codice civile.
   5.  Il  collegio sindacale redige apposita relazione a corredo del
progetto di  bilancio  preventivo  e  consuntivo  che  devono  essere
sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione.
                              Art. 16.
   (Omissis).
   2.  La  misura  dell'indennita'  di  carica  e  della  medaglia di
presenza e' determinata dal consiglio di amministrazione.
                              Art. 17.
   (Omissis).
   2. Il segretario generale ed il suo sostituto sono nominati per un
periodo non superiore a quattro anni e possono essere confermati.
    3. In caso di assenza o di impedimento le funzioni del segretario
generale  sono  esercitate  dal  sostituto  e  in  caso  di assenza o
impedimento anche di questi da altra persona nominata dal  consiglio.
La  firma  di chi sostituisce il segretario generale fa, piena prova,
di fronte ai terzi ed in giudizio, dell'assenza o impedimento di  chi
e' stato sostituito.
                              Art. 18.
   1.  La  Fondazione  puo'  avvalersi  di  personale comandato dalle
societa' controllate.
                              Art. 19.
   (Omissis).
   2. I progetti di bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal
segretario  generale,  sono  approvati,  previo  esame  del  collegio
sindacale,  dal  consiglio di amministrazione, rispettivamente, entro
il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno.
   3.   I   bilanci,   una   volta   approvati   dal   consiglio   di
amministrazione,  sono  entro dieci giorni inviati, unitamente ad una
relazione  del  consiglio  stesso,  al  Ministero  del  tesoro  e  si
intendono  da  questo  approvati  ove  non  pervengano  rilievi entro
sessanta giorni dalla loro ricezione. Devono essere trasmesse per  la
relativa   approvazione   anche   le  variazioni  di  preventivo  che
intervengano nel corso dell'esercizio.
   (Omissis).
                              Art. 20.
   (Omissis).
   3. La procedura di liquidazione e' regolata dalle norme del  libro
I,  titolo  II,  capo II del codice civile e relative disposizioni di
attuazione, salvo che, ricorrendo particolari  ragioni  di  interesse
generale,  il  decreto  del Ministro del tesoro di cui al primo comma
abbia stabilito che il  procedimento  di  liquidazione  sia  regolato
dalle  disposizioni  di  cui  al  titolo V del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
                              Art. 21.
   1. Gli amministratori, i sindaci e il segretario  generale  devono
possedere   i   requisiti  di  onorabilita'  previsti  dalla  vigente
normativa applicabile  alla  Fondazione  in  quanto  partecipante  al
capitale  di  enti  creditizi.  Ad  essi si applicano le prescrizioni
eventualmente dettate dalla normativa pro tempore vigente  in  ordine
alla proroga degli organi amministrativi, consultivi e di controllo.
   2.  Non  possono  far parte del Consiglio di amministrazione o del
collegio sindacale:
    (omissis);
     c) gli amministratori ed i sindaci  della  Sicilcassa  S.p.a.  e
delle  societa'  ed  enti  che  con  essa eventualmente compongano il
gruppo creditizio,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  1  del
decreto  del  Ministero  del  tesoro del 1 febbraio 1995, nonche' gli
amministratori e i dipendenti in servizio in altri enti  creditizi  o
finanziari.
   (Omissis).
                              Art. 22.
   1.  A  far tempo dall'esercizio 1995-96 i quattro quinti del fondo
di  riserva  per  aumenti  di  capitale   risultante   dal   bilancio
dell'esercizio  chiuso al 30 settembre 1994, in adempimento dell'art.
6 della direttiva del Ministro del tesoro del 18  novembre  1994  che
consente  di  ridurre ad una quota non inferiore al 10% i proventi da
destinare alla riserva di cui all'art. 12, comma 1,  lettera  d)  del
decreto  legislativo  n.  356/1990,  potranno  essere  utilizzati per
finalita' istituzionali e di funzionamento.