(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                   Al Presidente della Repubblica
   Il consiglio comunale di Limbiate (Milano), e' stato  rinnovato  a
seguito  delle  consultazioni  elettorali  del  21 novembre 1993, con
contestuale elezione  del  sindaco  nella  persona  del  dott.  Guido
Cattabeni.
   Il  citato  amministratore, in data 1 marzo 1996, ha rassegnato le
dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla  data
di  presentazione  al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi
dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
   Si  e'  configurata,  pertanto,  una  delle  fattispecie  previste
dall'art.  20,  comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al
quale alle dimissioni  del  sindaco  conseguono  la  decadenza  della
giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.
   Nel caso di specie, a causa delle dimissioni di tutti i componenti
della  giunta,  l'ente e' stato posto in condizioni di impossibilita'
di funzionamento.
   Il prefetto di Milano,  pertanto,  allo  scopo  di  assicurare  la
gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P.
3  marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella
persona del dottor Giuseppe Resta, con i poteri spettanti al  sindaco
ed alla giunta comunale.
   Per  quanto  esposto,  si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della
legge 25 marzo 1993,  n.  81,  e  del  successivo  art.  21,  che  ha
sostituito l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno
1990,  n.  142,  ricorrano  gli  estremi  per  far  luogo al proposto
scioglimento.
   Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla  firma  della  S.V.  Ill.ma
l'unito  schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Limbiate (Milano).
    Roma, 9 aprile 1996
                                    Il Ministro dell'interno: CORONAS