ALLEGATO Al Presidente della Repubblica Il consiglio comunale di Limbiate (Milano), e' stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Guido Cattabeni. Il citato amministratore, in data 1 marzo 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81. Si e' configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale. Nel caso di specie, a causa delle dimissioni di tutti i componenti della giunta, l'ente e' stato posto in condizioni di impossibilita' di funzionamento. Il prefetto di Milano, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dottor Giuseppe Resta, con i poteri spettanti al sindaco ed alla giunta comunale. Per quanto esposto, si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Limbiate (Milano). Roma, 9 aprile 1996 Il Ministro dell'interno: CORONAS