Art. 3.
  1. Chiunque detenga a fini di  produzione,  di  importazione  o  di
immissione  in  commercio i prodotti e materiali di cui all'art. 1 ha
l'obbligo di esibire,  su  richiesta,  alle  autorita'  competenti  i
documenti  relativi  all'identificazione  del  Paese di origine degli
stessi oppure la documentazione  relativa  alla  dimostrazione  della
sicurezza  degli  stessi  a  seguito  di  trattamenti  e  tecniche di
inattivazione convalidate scientificamente, qualora non ne sia  certa
l'origine.