Art. 3. Attribuzioni del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione: a) elegge il presidente; b) stabilisce gli indirizzi generali dell'attivita' dell'Agenzia e quelli per la realizzazione delle funzioni istituzionali in attuazione delle direttive del Ministro dell'ambiente e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica agli stessi indirizzi; c) approva, sulla base delle direttive del Ministro dell'ambiente, il programma triennale di attivita' e, nell'ambito di esso, il piano di lavoro annuale che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e le priorita', stabilendo le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione; d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo; e) approva la relazione del direttore sull'andamento delle attivita' e sulla verifica dei risultati conseguiti; f) delibera, su proposta del direttore, l'articolazione delle strutture operative sulla base di quanto disposto nel regolamento di cui all'art. 1-ter del comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 61; g) delibera sulla stipula degli accordi di programma e delle convenzioni con altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in attuazione dell'art. 1, commi 3, 4, 6, della legge istitutiva; h) delibera i regolamenti interni; i) delibera i contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale sulla base della contrattazione collettiva di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della previsione dell'art. 2, comma 4, della legge 21 gennaio 1994, n. 61; l) delibera "su proposta del direttore" le nomine dei dirigenti; m) delibera su ogni altro argomento che gli sia stato sottoposto dal presidente o di cui sia stata richiesta iscrizione all'ordine del giorno da ciascun componente o che gli sia attribuito dalla legge o dai regolamenti; n) nomina il segretario del consiglio scegliendolo tra i dirigenti dell'Agenzia.