Art. 5. Elezioni del presidente 1. Il presidente e' eletto dal consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti, nella seduta di insediamento, presieduta dal membro anagraficamente piu' anziano. Qualora tale maggioranza non sia conseguita nel corso della seduta di insediamento, ai fini esclusivi dell'elezione del presidente, sono convocate successive sedute, a non piu' di sette giorni di distanza l'una dall'altra. La mancata elezione del presidente dopo la terza seduta successiva a quella di insediamento determina la condizione di scioglimento del consiglio di amministrazione ed il Ministro dell'ambiente procede a nuove designazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri al fine della costituzione del nuovo organo. 2. Dell'avvenuta elezione del presidente e' data comunicazione al Ministro dell'ambiente entro il termine di dieci giorni. 3. Il presidente, come sopra eletto, dura in carica per l'intero mandato del consiglio di amministrazione.