Art. 5.
                       Elezioni del presidente
  1. Il presidente e' eletto  dal  consiglio  di  amministrazione,  a
maggioranza  dei componenti, nella seduta di insediamento, presieduta
dal membro anagraficamente piu' anziano. Qualora tale maggioranza non
sia conseguita nel  corso  della  seduta  di  insediamento,  ai  fini
esclusivi  dell'elezione  del  presidente,  sono convocate successive
sedute, a non piu' di sette giorni di distanza l'una dall'altra.
  La mancata elezione del presidente dopo la terza seduta  successiva
a  quella di insediamento determina la condizione di scioglimento del
consiglio di amministrazione ed il Ministro dell'ambiente  procede  a
nuove  designazioni  al Presidente del Consiglio dei Ministri al fine
della costituzione del nuovo organo.
  2. Dell'avvenuta elezione del presidente e' data  comunicazione  al
Ministro dell'ambiente entro il termine di dieci giorni.
  3.  Il  presidente,  come sopra eletto, dura in carica per l'intero
mandato del consiglio di amministrazione.