Art. 8. Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni. 2. Il collegio dei revisori: a) effettua il riscontro sulla gestione dell'Agenzia ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti; c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e le relative variazioni e redige le relazioni di propria competenza; d) effettua le verifiche di cassa, dei valori e dei titoli; e) riferisce tempestivamente al Ministro dell'ambiente, al Ministro del tesoro ed al presidente del consiglio di amministrazione sulle eventuali irregolarita' riscontrate in sede di esercizio dell'attivita' di vigilanza e controllo.