Art. 8.
          Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti
  1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni.
  2. Il collegio dei revisori:
    a) effettua il riscontro sulla gestione dell'Agenzia  ed  accerta
la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
    b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
    c)  esamina  i  bilanci  consuntivi  e  preventivi  e le relative
variazioni e redige le relazioni di propria competenza;
    d) effettua le verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;
    e)  riferisce  tempestivamente  al  Ministro  dell'ambiente,   al
Ministro del tesoro ed al presidente del consiglio di amministrazione
sulle  eventuali  irregolarita'  riscontrate  in  sede  di  esercizio
dell'attivita' di vigilanza e controllo.