Art. 9. Disposizioni concernenti gli organi dell'Agenzia 1. La carica di componente del consiglio di amministrazione e' incompatibile con la qualita' di amministratore di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di societa' commerciali. 2. La carica di direttore dell'Agenzia e il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Agenzia sono incompatibili con qualsiasi impiego privato o pubblico e con l'esercizio di qualsiasi professione o industria, nonche' con qualsiasi attivita' anche occasionale che possa entrare in conflitto con gli interessi ed i compiti dell'Agenzia. 3. La mancata cessazione di situazioni di incompatibilita' entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dal presente statuto e, successivamente, entro sessanta giorni dalla nomina o dall'assunzione comporta il decadimento dalla carica o la risoluzione del rapporto di lavoro. Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 gennaio 1996 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DINI Il Ministro dell'ambiente BARATTA Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1996 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 355