Art. 9.
          Disposizioni concernenti gli organi dell'Agenzia
  1. La carica di componente  del  consiglio  di  amministrazione  e'
incompatibile  con  la  qualita'  di  amministratore di enti pubblici
economici o di componente degli organi di amministrazione di societa'
commerciali.
  2. La carica di direttore dell'Agenzia e il rapporto di lavoro alle
dipendenze dell'Agenzia  sono  incompatibili  con  qualsiasi  impiego
privato  o  pubblico  e  con  l'esercizio  di qualsiasi professione o
industria, nonche' con  qualsiasi  attivita'  anche  occasionale  che
possa   entrare   in   conflitto  con  gli  interessi  ed  i  compiti
dell'Agenzia.
  3. La mancata cessazione di situazioni  di  incompatibilita'  entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  dal  presente  statuto e,
successivamente, entro sessanta giorni dalla nomina o dall'assunzione
comporta il decadimento dalla carica o la risoluzione del rapporto di
lavoro.
  Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 5 gennaio 1996
                            Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                               DINI
Il Ministro dell'ambiente
        BARATTA
 Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1996
 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 355