LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7; Visto il comma 129 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, cosi' come modificato dal comma 2 dell'art. 1 del decreto- legge 20 giugno 1996, n.323, il quale dispone che a decorrere dal 15 luglio 1996 i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali e' prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale o terapeuticamente comparabile, anche se con diversa concentrazione di principio attivo, collocati nelle classi a) e b) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico del Servizio sanitario nazionale solo se posti in vendita al prezzo per unita', posologica piu' basso fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche predette, in vigore al 1 giugno 1996. I medicinali venduti ad un prezzo maggiore sono classificati dalla Commissione unica del farmaco nella classe c) di cui alla citata disposizione della legge n. 537 del 1993, eccetuato il caso in cui sussistano particolari motivi sanitari che, a giudizio della stessa Commissione, giustificano il mantenimento del medicinale nella classe di appartenenza; Visto il proprio provvedimento in data 9 luglio 1996, con il quale si e' data attuazione, tra l'altro, alla disposizione di cui al sopra riportato comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323; Ritenuto di dover provvedere all'integrazione e alla rettifica dell'allegato 1 al citato provvedimento in data 9 luglio 1996 sulla base delle istanze pervenute dalle aziende in tempi e con modalita' tali da non consentirne un'adeguata considerazione nella predisposizione dell'allegato stesso; Dispone: Art. 1. L'elenco di cui all'allegato 1 al proprio provvedimento in data 9 luglio 1996, contenente le specialita' medicinali che restano classificate nelle classi a) e b), di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che a decorrere dal 15 luglio 1996, sono poste in vendita al prezzo a fianco di ciascuna confezione indicato, e' integrato con le specialita' medicinali riportate nell'allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante.