LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
   Visto   il  decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  con
    particolare riferimento all'art. 7;
   Visto  il  comma  129 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, cosi' come modificato dal comma 2 dell'art. 1 del decreto- legge
20 giugno 1996, n.323, il quale dispone che a decorrere dal 15 luglio
1996  i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali e'
prevista  uguale  via  di  somministrazione  e  che  presentano forma
farmaceutica  uguale  o  terapeuticamente  comparabile,  anche se con
diversa concentrazione di principio attivo, collocati nelle classi a)
e  b)  di  cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537,  sono a carico del Servizio sanitario nazionale solo se posti in
vendita  al  prezzo  per unita', posologica piu' basso fra quelli dei
farmaci  che  presentano  le caratteristiche predette, in vigore al 1
giugno  1996.  I  medicinali  venduti  ad  un  prezzo  maggiore  sono
classificati  dalla  Commissione unica del farmaco nella classe c) di
cui  alla  citata disposizione della legge n. 537 del 1993, eccetuato
il caso in cui sussistano particolari motivi sanitari che, a giudizio
della stessa Commissione, giustificano il mantenimento del medicinale
nella classe di appartenenza;
   Visto il proprio provvedimento in data 9 luglio 1996, con il quale
si e' data attuazione, tra l'altro, alla disposizione di cui al sopra
riportato  comma  2  dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323;
   Ritenuto  di  dover  provvedere  all'integrazione e alla rettifica
dell'allegato  1  al citato provvedimento in data 9 luglio 1996 sulla
base  delle  istanze pervenute dalle aziende in tempi e con modalita'
tali    da   non   consentirne   un'adeguata   considerazione   nella
predisposizione dell'allegato stesso;
                              Dispone:
                               Art. 1.
   L'elenco  di cui all'allegato 1 al proprio provvedimento in data 9
luglio   1996,  contenente  le  specialita'  medicinali  che  restano
classificate nelle classi a) e b), di cui all'art. 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che a decorrere dal 15 luglio 1996,
sono  poste  in  vendita  al  prezzo  a fianco di ciascuna confezione
indicato,  e'  integrato  con  le  specialita'  medicinali  riportate
nell'allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante.