STATUTO TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO E PATRIMONIO ART. 1 1.1 La "FONDAZIONE MONTE DI PARMA" - di seguito chiamata anche Fondazione - e' la continuazione della Banca del Monte di Parma, Monte di Credito su Pegno, gia' Monte di Credito di Parma, istituito dal Comune di Parma il 27 gennaio 1488, classificato Monte di credito su pegno di 1a categoria con R.D. 4 gennaio 1925 n. 44, dalla quale e' stata scorporata l'attivita' bancaria con atto Rep. N. 56440 in data 12 ottobre 1991 del Notaio dott. Aminta Rota, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della stessa Banca e approvato con D.M. del 4 ottobre 1991. 1.2 La Fondazione ha la sua sede in Parma, Piazzale Jacopo Sanvitale n. 1. Art. 2 2.1 Nella continuita' dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Banca del Monte di Parma - Monte di Credito su Pegno, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilita' sociale, anche in conformita' a quanto previsto dalla Legge n. 266/1991. In particolare, con specifico riguardo ai settori della istruzione, della ricerca scientifica, della sanita', delle arti, delle lettere e della cultura in genere essa si prefigge di sostenere e di favorire la diffusione di una positiva immagine di Parma e del suo territorio. La Fondazione mantiene inoltre le originarie finalita' di assistenza, di beneficienza e di tutela delle categorie sociali piu' deboli. 2.2 Per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali e nei limiti delle risorse tempo per tempo disponibili, la Fondazione opera principalmente mediante il finanziamento di progetti ed iniziative propri, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati interessati. La Fondazione potra' inoltre finanziare progetti di terzi. 2.3 La Fondazione, al fine di rendere piu' efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operativita', puo' limitare la propria attivita' transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o piu' settori o sottosettori, tra quelli previsti nello statuto, attraverso apposite delibere periodiche. 2.4 Per la realizzazione dei progetti operativi la Fondazione, nel rispetto di quanto previsto nel precedente comma 2.1, puo' organizzare o promuovere iniziative anche con la collaborazione di terzi, aderire ad attivita' consortili od associative, sia italiane che straniere, ed in genere intraprendere tutte le azioni necessarie ed opportune per l'attuazione dei progetti, ivi compresa la costituzione o la partecipazione ad organismi comunque costituiti che abbiano scopi compatibili con quelli della Fondazione. 2.5 La Fondazione puo' compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi, anche al fine di valorizzare la propria presenza ed il proprio prestigio in campo nazionale ed internazionale; in particolare essa amministra la partecipazione di controllo della Banca Monte Parma SpA. Art. 3 3.1 Il patrimonio della Fondazione e' costituito: a) dal fondo istituzionale, rappresentato dal valore iniziale delle partecipazioni nella societa' conferitaria; b) dal fondo di riserva, da investirsi nei modi stabiliti dalla legge e finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale nonche' ad acquisto di azioni della societa' di cui alla precedente lettera a) per l'aumento della partecipazione; c) da beni immobili e mobili acquistati dalla Fondazione; d) da altri beni che eventualmente possano pervenire alla Fondazione per testamento o liberalita', nonche' per assegnazione da parte dello Stato o di altri enti pubblici; e) dalle riserve accantonate per qualsiasi altra finalita'. Art. 4 4.1 La Fondazione, fino a quando mantiene il controllo della societa' conferitaria, accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della societa' conferitaria, una quota dei proventi derivanti dalla partecipazione nella societa' medesima in misura non inferiore al dieci per cento. Le somme gia' accantonate ed eccedenti rispetto a detta percentuale sono svincolabili con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 4.2 Nel caso in cui la Fondazione perda il controllo della societa' conferitaria, la previsione della riserva puo' essere eliminata, con la conseguenza che le somme accantonate per essa perdono il vincolo di destinazione. 4.3 La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con: - i proventi e le rendite della gestione del proprio patrimonio, dopo aver effettuato l'accantonamento di cui al comma 4.1; - gli eventuali avanzi di gestione e le liberalita' non destinati ad incremento del patrimonio; - i proventi di natura straordinaria. 4.4 Le entrate derivanti dalla cessione di azioni della societa' conferitaria sono investite, nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio della Fondazione. 4.5 I debiti con le societa' in cui si detengono partecipazioni e le garanzie prestate dalle societa' stesse non possono superare il limite del dieci per cento del valore del patrimonio della Fondazione secondo l'ultimo bilancio approvato. L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione non puo' superare il venti per cento del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato. 4.6 Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla societa' di cui all'art. 3, primo comma, lettera a) del presente statuto. 4.7 Nel perseguimento delle finalita' e degli scopi statutari la Fondazione ha cura di mantenere l'integrita' economica del patrimonio. TITOLO II ORGANI DELLA FONDAZIONE Art. 5 5.1 Sono organi della Fondazione: - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Vice Presidente; - il Collegio dei Sindaci; - il Segretario Generale. TITOLO III CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 6 6.1 Il Consiglio di Amministrazione e' composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque Consiglieri. 6.2 I cinque Consiglieri sono nominati: - uno dalla Provincia di Parma; - due dal Comune di Parma; - due dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma. 6.3 Essi nominano il Presidente e il Vice Presidente, scegliendo il primo tra persone esterne al Consiglio. 6.4 Se il Vice Presidente viene nominato tra i Consiglieri, l'Ente che lo aveva nominato provvede alla nomina di un altro Consigliere. 6.5 Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri devono essere scelti tra le persone distintesi nelle attivita' economiche, professionali, scientifiche e culturali del territorio ove operava l'originario ente creditizio, preferibilmente tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento della Fondazione. 6.6 I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una volta sola. Se il Vice Presidente e' nominato tra i Consiglieri, egli rimane in carica per il quadriennio per il quale era stato nominato Consigliere. 6.7 Il Presidente, almeno 60 giorni prima della scadenza della carica dei singoli componenti il Consiglio, provvede a darne comunicazione all'ente cui spetta procedere alla nomina, indicando i requisiti che il nominando deve possedere ai fini del rispetto di quanto disposto nel comma 6.5. 6.8 Ai membri del Consiglio scaduti si applica, nelle more della sostituzione, la normativa di legge in materia di proroga degli organi amministrativi. 6.9 I membri del Consiglio devono godere dei requisiti richiesti per i partecipanti al capitale delle Banche. 6.10 Non possono ricoprire la carica di membri del Consiglio di Amministrazione coloro che in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione, della societa' conferitaria o di societa' da quest'ultima partecipate nonche' il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al secondo grado incluso. 6.11 Decade altresi' il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio; in tal caso il Consigliere non puo' essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione della decadenza. 6.12 I divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera e) dell'art. 12 del D. L.vo 20 novembre 1990 n. 356 si applicano ai membri del Consiglio di Amministrazione ove previsti per legge o per provvedimento ministeriale. 6.13 La nomina non comporta rappresentanza nell'organo amministrativo della Fondazione degli enti dai quali proviene la nomina stessa. Art. 7 7.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato almeno una volta ogni trimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi ai componenti il Consiglio e il Collegio dei Sindaci almeno cinque giorni prima della data stabilita. 7.2 In caso di necessita' ed urgenza la convocazione del Consiglio di Amministrazione puo' essere effettuata mediante telegramma da inviarsi ai componenti il Consiglio e il Collegio dei Sindaci almeno ventiquattro ore prima della data stabilita. 7.3 I membri del Consiglio in numero di almeno tre o il Collegio dei Sindaci possono chiedere la convocazione del Consiglio indicando l'oggetto su cui deliberare; in tal caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Art. 8 8.1 Per la validita' delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In mancanza del Presidente presiede la riunione il Vice Presidente, in mancanza di entrambi il Consigliere anziano. 8.2 Si intende Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell'eventualita' di nomina contemporanea, il piu' anziano di era'. 8.3 Per la validita' delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente statuto, e' richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede. 8.4 Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. 8.5 Le votazioni relative ad elezioni o a designazioni a cariche, nonche' quelle comunque riguardanti componenti il Consiglio di Amministrazione, si effettuano sempre per scheda segreta, salvo che avvengano per unanime acclamazione. 8.6 Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, o in sua mancanza od impedimento chi lo sostituisce, il quale redige il verbale. Art. 9 9.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa. 9.2 Il Consiglio puo' delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente, a singoli Consiglieri ed al Segretario Generale determinando i limiti della delega. 9.3 Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovra' essere data notizia al Consiglio secondo le modalita' da questo fissate. 9.4 Sono di esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti: - la modifica dello statuto, da adottare con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unita' superiore, dei membri del Consiglio di Amministrazione; - la determinazione degli indirizzi generali dell'attivita' e dell'organizzazione della Fondazione; - l'accertamento e la conseguente dichiarazione di decadenza di Consiglieri e Sindaci, nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto; - la determinazione, in coerenza con i criteri di autoregolamentazione definiti dall'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane d'intesa con il Ministero del Tesoro, della misura delle medaglie di presenza e del compenso annuo per i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci, nonche' le modalita' di determinazione del rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori e dai Sindaci in ragione del loro incarico; - la nomina e la revoca del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale; - l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili; - la cessione di azioni della societa' conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unita' superiore, dei membri del Consiglio di Amministrazione; - l'acquisto o la cessione di partecipazioni da effettuarsi ai sensi di legge; - la designazione o la nomina di persone a carico presso societa' od enti; - la determinazione di patti ed accordi in generale relativi alla amministrazione di societa' partecipate; - il promovimento delle azioni legali in genere e la resistenza a quelle promosse contro la Fondazione salvi i casi di urgenza rispetto ai quali il potere spetta al Presidente che riferira' al Consiglio alla prima seduta successiva; - la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonche' la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio; - le modifiche al Regolamento per l'esercizio dell'attivita' istituzionale, da adottarsi con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie; - le deliberazioni nelle materie previste nel Regolamento stesso; - le deliberazioni di cui all'art. 2 relative alla limitazione transitoria dell'attivita' istituzionale, per periodi di tempo definiti, ad uno o piu' settori o sottosettori tra quelli previsti dal presente statuto; - il trattamento economico-normativo del personale dipendente. 9.5 Il Consiglio puo' istituire comitati tecnici e scientifici consultivi anche a carattere permanente formati da esperti, scelti fra persone competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata, le modalita' di funzionamento e i compensi per i componenti esterni. 9.6 Possono essere chiamati a fare parte dei comitati tecnici e scientifici anche i componenti il Consiglio di Amministrazione. TITOLO IV PRESIDENTE Art. 10 10.1 Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Ha il potere di querela in nome e nell'interesse della Fondazione. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di questo e sul conseguimento delle finalita' istituzionali. 10.2 Nei casi di urgenza e nella impossibilita' di convocare il Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Segretario Generale, il Presidente puo' adottare i provvedimenti necessari dei quali deve riferire al Consiglio nella prima riunione. 10.3 Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio, puo' delegare per singoli atti o categorie di atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione. 10.4 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della mancanza o dell'impedimento del Presidente. TITOLO V VICE PRESIDENTE Art. 11 11.1 Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. 11.2 In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, le funzioni di questi, compresa la sostituzione del Presidente assente o impedito, sono esercitate dal Consigliere anziano. TITOLO VI COLLEGIO DEI SINDACI Art. 12 12.1 Presso la Fondazione funziona un Collegio composto da tre Sindaci con le attribuzioni stabilite dalla Legge n. 218/1990, dal D. L.vo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli artt. 2403, 2405 e 2407 del Codice Civile. 12.2 I Sindaci sono nominati uno dal Comune di Parma, uno dalla Provincia di Parma, uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma, e sono scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito con D. L.vo 27 gennaio 1992 n. 88. 12.3 I Sindaci durano in carica tre anni e sono confermabili. 12.4 Essi devono godere dei requisiti richiesti per i partecipanti al capitale delle Banche. 12.5 La qualifica di Presidente del Collegio dei Sindaci e' attribuita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. 12.6 I divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera e) dell'art. 12 del D. L.vo 20 novembre 1990 n. 356 si applicano ai membri del Collegio dei Sindaci ove previsti per legge o per provvedimento ministeriale. TITOLO VII CUMULO DI CARICHE - COMPENSI Art. 13 13.1 I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci non possono ricoprire piu' di tre cariche in organi di societa' od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione. Art. 14 14.1 Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del Consiglio di Amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalita' stabilite dal Consiglio di Amministrazione. 14.2 La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza e' determinata, secondo le indicazioni dell'art. 9.4, per gli Amministratori, dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio dei Sindaci; per i Sindaci, dal Consiglio di Amministrazione. 14.3 Qualora il membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci ricopra contemporaneamente cariche negli organi amministrativi e di controllo di societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione per le quali percepisca una remunerazione annua, dovra' essere riversato alla Fondazione l'importo eccedente il doppio del compenso piu' alto corrisposto per le predette cariche. TITOLO VIII SEGRETARIO GENERALE Art. 15 15.1 Il Segretario Generale e' il capo degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive e puo' far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. 15.2 Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio. 15.3 Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un Vice Segretario Generale, con il compito di sostituire il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento e di coadiuvarlo nelle sue funzioni. In caso di mancanza, di assenza o impedimento anche del Vice Segretario Generale, le funzioni del Segretario possono essere esercitate da un dipendente all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione. 15.4 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della assenza o dell'impedimento di questi. 15.5 Le funzioni di Segretario Generale ed i compiti del restante personale possono essere affidati a dipendenti distaccati da societa' partecipate dalla Fondazione. 15.6 Qualora la carica di Segretario Generale sia ricoperta dal Direttore Generale della societa' conferitaria, per la carica stessa puo' essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. TITOLO IX BILANCIO, DURATA, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE Art. 16 16.1 L'esercizio ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. 16.2 Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo ed entro dieci giorni lo trasmette al Ministero del Tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse per la relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che intervengono nel corso dell'esercizio. 16.3 Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione del Collegio dei Sindaci sul rendiconto del Segretario Generale, il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre e, unitamente alla propria relazione ed alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del Tesoro. 16.4 Ad ogni fine i bilanci divengono esecutivi con l'approvazione ai sensi di legge. Art. 17 17.1 La Fondazione ha durata illimitata. Essa, tuttavia, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalita' previsti dalla legge, con decisione unanime del Consiglio di Amministrazione e con l'approvazione del Ministero del Tesoro, puo' trasformarsi, fondersi o, comunque, confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti conferenti di cui all'art. 11 del D. L.vo 20 novembre 1990 n. 356, per conseguire piu' efficacemente scopi riconducibili alle finalita' istituzionali. 17.2 In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio netto residuante dopo soddisfatte tutte le obbligazioni dee essere destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilita' a vantaggio delle popolazioni del territorio ove operava l'ente originario, da individuarsi da una commissione presieduta dal Presidente dell'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane o da un suo delegato e composta, oltre che dal presidente, da sei membri di cui due nominati dal Comune di Parma, due nominati dalla Provincia di Parma e due nominati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma. NORME TRANSITORIE Art. 18 18.1 Il disposto di cui all'art. 4.1 si applica a far tempo dal bilancio dell'esercizio 1/10/196-30/9/97. Art. 19 19.1 Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalita' e competenza di cui all'art. 6. Art. 20 20.1 Le disposizioni di cui all'art. 12.5 troveranno applicazione alla cessazione dall'ufficio da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci attualmente in carica. 20.2 Le disposizioni dell'art. 12.2 troveranno applicazione alla cessazione dall'ufficio da parte dei Sindaci ora in carica nominati dall'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane. Il Sindaco nominato da detta Associazione che cessera' per primo sara' sostituito con nomina da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma.