(all. 1 - art. 1)
                               STATUTO
                              TITOLO I
              COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO E PATRIMONIO
                               ART. 1
1.1    La "FONDAZIONE MONTE DI PARMA" -  di  seguito  chiamata  anche
Fondazione  -  e'  la  continuazione  della Banca del Monte di Parma,
Monte di Credito su Pegno, gia' Monte di Credito di Parma,  istituito
dal Comune di Parma il 27 gennaio 1488, classificato Monte di credito
su  pegno  di 1a categoria con R.D. 4 gennaio 1925 n. 44, dalla quale
e' stata scorporata l'attivita' bancaria con atto Rep. N.   56440  in
data  12 ottobre 1991 del Notaio dott. Aminta Rota, in attuazione del
progetto   di   ristrutturazione   deliberato   dal   Consiglio    di
Amministrazione della stessa Banca e approvato con D.M. del 4 ottobre
1991.
1.2      La  Fondazione  ha  la  sua  sede  in Parma, Piazzale Jacopo
Sanvitale n. 1.
                               Art. 2
2.1    Nella continuita' dello scopo  originario  e  con  riferimento
principale  al  territorio nel quale ha operato la Banca del Monte di
Parma - Monte di Credito su Pegno, la  Fondazione  persegue  fini  di
interesse  pubblico  e  di  utilita'  sociale, anche in conformita' a
quanto  previsto  dalla  Legge  n.  266/1991.  In  particolare,   con
specifico   riguardo  ai  settori  della  istruzione,  della  ricerca
scientifica, della sanita', delle arti, delle lettere e della cultura
in genere essa si prefigge di sostenere e di favorire  la  diffusione
di  una  positiva  immagine  di  Parma  e  del  suo  territorio.   La
Fondazione mantiene inoltre le originarie finalita' di assistenza, di
beneficienza e di tutela delle categorie sociali piu' deboli.
2.2   Per il perseguimento delle proprie  finalita'  istituzionali  e
nei  limiti  delle risorse tempo per tempo disponibili, la Fondazione
opera  principalmente  mediante  il  finanziamento  di  progetti   ed
iniziative   propri,  anche  in  collaborazione  con  altri  soggetti
pubblici  o  privati  interessati.  La  Fondazione   potra'   inoltre
finanziare progetti di terzi.
2.3      La  Fondazione,  al fine di rendere piu' efficace la propria
azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le  esigenze
del  territorio  di  operativita', puo' limitare la propria attivita'
transitoriamente, per periodi  di  tempo  definiti,  ad  uno  o  piu'
settori o sottosettori, tra quelli previsti nello statuto, attraverso
apposite delibere periodiche.
2.4    Per la realizzazione dei progetti operativi la Fondazione, nel
rispetto  di  quanto  previsto  nel  precedente   comma   2.1,   puo'
organizzare  o  promuovere  iniziative anche con la collaborazione di
terzi, aderire ad attivita' consortili od associative,  sia  italiane
che  straniere, ed in genere intraprendere tutte le azioni necessarie
ed  opportune  per  l'attuazione  dei  progetti,  ivi   compresa   la
costituzione o la partecipazione ad organismi comunque costituiti che
abbiano scopi compatibili con quelli della Fondazione.
2.5      La  Fondazione  puo'  compiere  le  operazioni  finanziarie,
commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune  per  il
conseguimento  di tali scopi, anche al fine di valorizzare la propria
presenza  ed   il   proprio   prestigio   in   campo   nazionale   ed
internazionale;  in  particolare essa amministra la partecipazione di
controllo della Banca Monte Parma SpA.
                               Art. 3
3.1   Il patrimonio della Fondazione e' costituito:
a)  dal  fondo istituzionale, rappresentato dal valore iniziale delle
   partecipazioni nella societa' conferitaria;
b) dal fondo di riserva, da investirsi nei modi stabiliti dalla legge
   e finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di  capitale  nonche'
   ad  acquisto  di  azioni  della  societa'  di  cui alla precedente
   lettera a) per l'aumento della partecipazione;
c) da beni immobili e mobili acquistati dalla Fondazione;
d) da altri beni che eventualmente possano pervenire alla  Fondazione
   per  testamento  o  liberalita', nonche' per assegnazione da parte
   dello Stato o di altri enti pubblici;
e) dalle riserve accantonate per qualsiasi altra finalita'.
                               Art. 4
4.1    La Fondazione, fino  a  quando  mantiene  il  controllo  della
societa'  conferitaria,  accantona  ad  apposita riserva, finalizzata
alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale  della  societa'
conferitaria,  una  quota dei proventi derivanti dalla partecipazione
nella societa' medesima in misura non inferiore al dieci  per  cento.
Le  somme  gia' accantonate ed eccedenti rispetto a detta percentuale
sono svincolabili con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
4.2   Nel caso in cui la Fondazione perda il controllo della societa'
conferitaria, la previsione della riserva puo' essere eliminata,  con
la  conseguenza  che le somme accantonate per essa perdono il vincolo
di destinazione.
4.3      La  Fondazione  provvede  alla  realizzazione  degli   scopi
istituzionali con:
- i proventi e le rendite della gestione del proprio patrimonio, dopo
  aver effettuato l'accantonamento di cui al comma 4.1;
-  gli eventuali avanzi di gestione e le liberalita' non destinati ad
  incremento del patrimonio;
- i proventi di natura straordinaria.
4.4   Le entrate derivanti dalla cessione di  azioni  della  societa'
conferitaria sono investite, nel rispetto delle disposizioni vigenti,
secondo  criteri  di impiego atti a salvaguardare il valore economico
del patrimonio della Fondazione.
4.5   I debiti con le societa' in cui si detengono  partecipazioni  e
le  garanzie  prestate  dalle societa' stesse non possono superare il
limite del dieci per cento del valore del patrimonio della Fondazione
secondo l'ultimo  bilancio  approvato.  L'ammontare  complessivo  dei
debiti  della  Fondazione  non  puo'  superare il venti per cento del
proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.
4.6   Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto  dell'impresa
bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di
imprese bancarie o finanziarie diverse dalla societa' di cui all'art.
3, primo comma, lettera a) del presente statuto.
4.7      Nel perseguimento delle finalita' e degli scopi statutari la
Fondazione  ha  cura  di   mantenere   l'integrita'   economica   del
patrimonio.
                              TITOLO II
                       ORGANI DELLA FONDAZIONE
                               Art. 5
5.1   Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Segretario Generale.
                             TITOLO III
                    CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                               Art. 6
6.1   Il Consiglio di Amministrazione e' composto dal Presidente, dal
Vice Presidente e da cinque Consiglieri.
6.2   I cinque Consiglieri sono nominati:
- uno dalla Provincia di Parma;
- due dal Comune di Parma;
- due dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
  di Parma.
6.3   Essi nominano il Presidente e il Vice Presidente, scegliendo il
primo tra persone esterne al Consiglio.
6.4    Se il Vice Presidente viene nominato tra i Consiglieri, l'Ente
che lo aveva nominato provvede alla nomina di un altro Consigliere.
6.5   Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri devono essere
scelti  tra  le  persone  distintesi  nelle   attivita'   economiche,
professionali,  scientifiche  e  culturali del territorio ove operava
l'originario ente creditizio, preferibilmente tra coloro che  abbiano
maturato  una  adeguata  esperienza  nei  settori di intervento della
Fondazione.
6.6   I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e  possono
essere  confermati  una volta sola. Se il Vice Presidente e' nominato
tra i Consiglieri, egli rimane in carica per il  quadriennio  per  il
quale era stato nominato Consigliere.
6.7      Il  Presidente,  almeno 60 giorni prima della scadenza della
carica  dei  singoli  componenti  il  Consiglio,  provvede  a   darne
comunicazione  all'ente cui spetta procedere alla nomina, indicando i
requisiti che il nominando deve possedere ai  fini  del  rispetto  di
quanto disposto nel comma 6.5.
6.8      Ai membri del Consiglio scaduti si applica, nelle more della
sostituzione, la normativa di  legge  in  materia  di  proroga  degli
organi amministrativi.
6.9      I membri del Consiglio devono godere dei requisiti richiesti
per i partecipanti al capitale delle Banche.
6.10  Non possono ricoprire la carica  di  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione  coloro  che in qualsiasi momento perdano i requisiti
previsti  dal  presente  statuto,  i  dipendenti  in  servizio  della
Fondazione, della societa' conferitaria o di societa' da quest'ultima
partecipate  nonche'  il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti
fino al secondo grado incluso.
6.11  Decade altresi' il Consigliere che  senza  giustificato  motivo
non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio;
in  tal  caso  il  Consigliere  non  puo'  essere  rinominato  per un
quadriennio dalla data della dichiarazione della decadenza.
6.12  I divieti di cumulo con altre cariche di cui  alla  lettera  e)
dell'art.  12  del  D.  L.vo  20 novembre 1990 n. 356 si applicano ai
membri del Consiglio di Amministrazione ove previsti per legge o  per
provvedimento ministeriale.
6.13      La   nomina   non   comporta   rappresentanza   nell'organo
amministrativo della Fondazione degli  enti  dai  quali  proviene  la
nomina stessa.
                               Art. 7
7.1      Il  Consiglio  di Amministrazione viene convocato almeno una
volta ogni trimestre presso la sede della  Fondazione  o  altrove  ad
iniziativa  del  Presidente  o  di  chi  ne  fa le veci, che ne fissa
l'ordine  del  giorno,  con  avviso  da  inviarsi  ai  componenti  il
Consiglio  e il Collegio dei Sindaci almeno cinque giorni prima della
data stabilita.
7.2   In caso di necessita' ed urgenza la convocazione del  Consiglio
di  Amministrazione  puo'  essere  effettuata  mediante telegramma da
inviarsi ai componenti il Consiglio e il Collegio dei Sindaci  almeno
ventiquattro ore prima della data stabilita.
7.3      I membri del Consiglio in numero di almeno tre o il Collegio
dei Sindaci possono chiedere la convocazione del Consiglio  indicando
l'oggetto  su cui deliberare; in tal caso il Presidente del Consiglio
di Amministrazione provvede alla convocazione entro venti giorni  dal
ricevimento della richiesta.
                               Art. 8
8.1         Per   la   validita'  delle  riunioni  del  Consiglio  di
Amministrazione  e'  richiesta  la  presenza  della  maggioranza  dei
componenti in carica. In mancanza del Presidente presiede la riunione
il Vice Presidente, in mancanza di entrambi il Consigliere anziano.
8.2      Si intende Consigliere anziano colui che fa parte da maggior
tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell'eventualita' di  nomina
contemporanea, il piu' anziano di era'.
8.3    Per la validita' delle deliberazioni, salvo diversa previsione
del presente statuto, e' richiesta la maggioranza assoluta  dei  voti
dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
8.4   Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.
8.5     Le votazioni relative ad elezioni o a designazioni a cariche,
nonche'  quelle  comunque  riguardanti  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione,  si  effettuano sempre per scheda segreta, salvo che
avvengano per unanime acclamazione.
8.6    Alle riunioni partecipa  il  Segretario  Generale,  o  in  sua
mancanza  od  impedimento  chi  lo  sostituisce,  il  quale redige il
verbale.
                               Art. 9
9.1   Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle  disposizioni
di  legge  e  di  statuto,  provvede  alla  ordinaria e straordinaria
amministrazione  ed  alla  sorveglianza   sul   funzionamento   della
Fondazione  al  fine  del  perseguimento  degli scopi istituzionali e
della difesa del valore del patrimonio della stessa.
9.2   Il Consiglio puo' delegare proprie attribuzioni al  Presidente,
al  Vice  Presidente, a singoli Consiglieri ed al Segretario Generale
determinando i limiti della delega.
9.3   Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe  dovra'  essere
data notizia al Consiglio secondo le modalita' da questo fissate.
9.4    Sono di esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle materie
stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
- la modifica dello statuto, da adottare con la  maggioranza  di  due
  terzi,  arrotondata alla unita' superiore, dei membri del Consiglio
  di Amministrazione;
-   la  determinazione  degli  indirizzi  generali  dell'attivita'  e
  dell'organizzazione della Fondazione;
- l'accertamento e  la  conseguente  dichiarazione  di  decadenza  di
  Consiglieri e Sindaci, nei casi previsti dalla legge o dal presente
  statuto;
-    la    determinazione,    in    coerenza   con   i   criteri   di
  autoregolamentazione definiti dall'Associazione  fra  le  Casse  di
  Risparmio  Italiane  d'intesa  con  il  Ministero del Tesoro, della
  misura delle medaglie di  presenza  e  del  compenso  annuo  per  i
  componenti  il  Consiglio  di  Amministrazione  ed  il Collegio dei
  Sindaci, nonche' le modalita' di determinazione del rimborso  delle
  spese  sostenute  dagli Amministratori e dai Sindaci in ragione del
  loro incarico;
- la nomina e la revoca del Segretario Generale e del Vice Segretario
  Generale;
- l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;
- la cessione di azioni della societa'  conferitaria  e  la  rinuncia
  all'esercizio  del diritto di opzione relativamente alle stesse, da
  effettuarsi a norma di legge  con  la  maggioranza  di  due  terzi,
  arrotondata  alla  unita'  superiore,  dei  membri del Consiglio di
  Amministrazione;
- l'acquisto o la cessione di partecipazioni da effettuarsi ai  sensi
  di legge;
-  la designazione o la nomina di persone a carico presso societa' od
  enti;
- la determinazione di patti ed accordi  in  generale  relativi  alla
  amministrazione di societa' partecipate;
-  il  promovimento  delle  azioni legali in genere e la resistenza a
  quelle promosse contro  la  Fondazione  salvi  i  casi  di  urgenza
  rispetto  ai  quali il potere spetta al Presidente che riferira' al
  Consiglio alla prima seduta successiva;
- la  predisposizione  e  l'approvazione  dei  bilanci  preventivi  e
  consuntivi annuali nonche' la sistemazione degli eventuali avanzi o
  disavanzi di esercizio;
-   le   modifiche  al  Regolamento  per  l'esercizio  dell'attivita'
  istituzionale, da adottarsi con  la  maggioranza  prevista  per  le
  modifiche statutarie;
- le deliberazioni nelle materie previste nel Regolamento stesso;
-  le  deliberazioni  di  cui  all'art.  2  relative alla limitazione
  transitoria dell'attivita'  istituzionale,  per  periodi  di  tempo
  definiti,  ad uno o piu' settori o sottosettori tra quelli previsti
  dal presente statuto;
- il trattamento economico-normativo del personale dipendente.
9.5    Il Consiglio puo' istituire  comitati  tecnici  e  scientifici
consultivi  anche  a  carattere permanente formati da esperti, scelti
fra persone competenti nei settori di  intervento  della  Fondazione,
definendone  i  compiti, la durata, le modalita' di funzionamento e i
compensi per i componenti esterni.
9.6    Possono essere chiamati a fare parte dei  comitati  tecnici  e
scientifici anche i componenti il Consiglio di Amministrazione.
                              TITOLO IV
                             PRESIDENTE
                               Art. 10
10.1    Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di
fronte ai terzi ed in giudizio. Ha il potere di  querela  in  nome  e
nell'interesse  della  Fondazione. Convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione,  vigila  sulla  esecuzione  delle  deliberazioni  di
questo e sul conseguimento delle finalita' istituzionali.
10.2    Nei  casi  di  urgenza e nella impossibilita' di convocare il
Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Segretario Generale, il
Presidente puo' adottare i provvedimenti  necessari  dei  quali  deve
riferire al Consiglio nella prima riunione.
10.3    Il  Presidente,  con il parere favorevole del Consiglio, puo'
delegare per singoli atti o categorie  di  atti  chi  lo  sostituisce
nella rappresentanza della Fondazione.
10.4    Di  fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente
costituisce prova della mancanza o dell'impedimento del Presidente.
                              TITOLO V
                           VICE PRESIDENTE
                               Art. 11
11.1  Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni  e
lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
11.2    In  caso  di  assenza  o  impedimento del Vice Presidente, le
funzioni di questi, compresa la sostituzione del Presidente assente o
impedito, sono esercitate dal Consigliere anziano.
                              TITOLO VI
                        COLLEGIO DEI SINDACI
                               Art. 12
12.1   Presso la Fondazione funziona  un  Collegio  composto  da  tre
Sindaci con le attribuzioni stabilite dalla Legge n. 218/1990, dal D.
L.vo  n.  356/1990,  dal  presente  statuto e, in quanto applicabili,
dagli artt. 2403, 2405 e 2407 del Codice Civile.
12.2  I Sindaci sono nominati uno dal  Comune  di  Parma,  uno  dalla
Provincia  di  Parma,  uno  dalla  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato e Agricoltura di Parma, e sono scelti  fra  gli  iscritti
nel  Registro dei Revisori Contabili istituito con D. L.vo 27 gennaio
1992 n. 88.
12.3  I Sindaci durano in carica tre anni e sono confermabili.
12.4  Essi devono godere dei requisiti richiesti per  i  partecipanti
al capitale delle Banche.
12.5    La  qualifica  di  Presidente  del  Collegio  dei  Sindaci e'
attribuita  dal  Consiglio  di  Amministrazione   su   proposta   del
Presidente.
12.6    I  divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera e)
dell'art. 12 del D. L.vo 20 novembre 1990  n.  356  si  applicano  ai
membri  del  Collegio  dei  Sindaci  ove  previsti  per  legge  o per
provvedimento ministeriale.
                             TITOLO VII
                    CUMULO DI CARICHE - COMPENSI
                               Art. 13
13.1  I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei
Sindaci non possono ricoprire  piu'  di  tre  cariche  in  organi  di
societa'  od  enti  partecipati  direttamente  o indirettamente dalla
Fondazione.
                               Art. 14
14.1  Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti  il  Consiglio
di  Amministrazione  ed  ai  Sindaci compete un compenso annuo e, per
ogni partecipazione a riunioni del Consiglio di Amministrazione,  una
medaglia  di  presenza,  oltre al rimborso delle spese effettivamente
sostenute  per  l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi
secondo le modalita' stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
14.2  La misura dei compensi annui e della medaglia  di  presenza  e'
determinata,   secondo   le   indicazioni   dell'art.  9.4,  per  gli
Amministratori, dal Consiglio di Amministrazione sentito il  Collegio
dei Sindaci; per i Sindaci, dal Consiglio di Amministrazione.
14.3    Qualora  il  membro  del  Consiglio  di Amministrazione o del
Collegio dei Sindaci ricopra contemporaneamente cariche negli  organi
amministrativi e di controllo di societa' partecipate, direttamente o
indirettamente,   dalla   Fondazione  per  le  quali  percepisca  una
remunerazione  annua,  dovra'  essere   riversato   alla   Fondazione
l'importo  eccedente il doppio del compenso piu' alto corrisposto per
le predette cariche.
                             TITOLO VIII
                         SEGRETARIO GENERALE
                               Art. 15
15.1  Il Segretario Generale e' il capo degli uffici e del  personale
della  Fondazione  dei  quali  si avvale per lo svolgimento delle sue
attribuzioni.  Egli  partecipa  alle  riunioni   del   Consiglio   di
Amministrazione  con  funzioni  consultive  e  propositive e puo' far
inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
15.2   Provvede  ad  istruire  gli  atti  per  le  deliberazioni  del
Consiglio   ed   esegue   le   deliberazioni   stesse   firmando   la
corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto  per  il
quale abbia avuto delega dal Consiglio.
15.3     Il  Consiglio  di  Amministrazione  puo'  nominare  un  Vice
Segretario Generale, con  il  compito  di  sostituire  il  Segretario
Generale  in caso di sua assenza o impedimento e di coadiuvarlo nelle
sue funzioni. In caso di mancanza, di assenza o impedimento anche del
Vice Segretario Generale, le funzioni del Segretario  possono  essere
esercitate  da  un  dipendente  all'uopo  delegato  dal  Consiglio di
Amministrazione.
15.4  Di fronte ai terzi la firma di chi  sostituisce  il  Segretario
Generale  costituisce  prova  della  assenza  o  dell'impedimento  di
questi.
15.5  Le funzioni di Segretario Generale ed i  compiti  del  restante
personale possono essere affidati a dipendenti distaccati da societa'
partecipate dalla Fondazione.
15.6    Qualora  la  carica  di Segretario Generale sia ricoperta dal
Direttore Generale della societa' conferitaria, per la carica  stessa
puo'  essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute.
                              TITOLO IX
            BILANCIO, DURATA, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE
                               Art. 16
16.1  L'esercizio ha inizio il 1 ottobre e termina  il  30  settembre
dell'anno successivo.
16.2    Entro  il  mese  di  maggio  di  ogni  anno  il  Consiglio di
Amministrazione predispone ed approva il bilancio preventivo relativo
all'esercizio successivo  ed  entro  dieci  giorni  lo  trasmette  al
Ministero  del  Tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse per la
relativa  approvazione  anche  le  variazioni   di   preventivo   che
intervengono nel corso dell'esercizio.
16.3    Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione del Collegio
dei Sindaci sul rendiconto del Segretario Generale, il  Consiglio  di
Amministrazione  predispone  ed  approva  il  bilancio dell'esercizio
chiuso il 30 settembre e, unitamente alla propria relazione  ed  alla
proposta  di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo
trasmette entro dieci giorni al Ministero del Tesoro.
16.4  Ad ogni fine i bilanci divengono esecutivi  con  l'approvazione
ai sensi di legge.
                               Art. 17
17.1    La  Fondazione ha durata illimitata. Essa, tuttavia, oltre ad
essere liquidata nei casi  e  secondo  le  modalita'  previsti  dalla
legge,  con  decisione unanime del Consiglio di Amministrazione e con
l'approvazione del Ministero del Tesoro, puo' trasformarsi,  fondersi
o,  comunque, confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con
altri enti conferenti di cui all'art. 11 del D. L.vo 20 novembre 1990
n. 356, per conseguire piu' efficacemente  scopi  riconducibili  alle
finalita' istituzionali.
17.2    In  caso  di  definitiva  liquidazione  della  Fondazione, il
patrimonio netto residuante dopo soddisfatte  tutte  le  obbligazioni
dee essere destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilita'
a  vantaggio  delle  popolazioni  del  territorio  ove operava l'ente
originario,  da  individuarsi  da  una  commissione  presieduta   dal
Presidente  dell'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane o da
un suo delegato e composta, oltre che dal presidente, da  sei  membri
di cui due nominati dal Comune di Parma, due nominati dalla Provincia
di  Parma  e  due  nominati  dalla  Camera  di  Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Parma.
                          NORME TRANSITORIE
                               Art. 18
18.1  Il disposto di cui all'art. 4.1 si  applica  a  far  tempo  dal
bilancio dell'esercizio 1/10/196-30/9/97.
                               Art. 19
19.1    Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data
di entrata in vigore delle  modifiche  al  presente  statuto  non  si
applicano  i  requisiti  di  professionalita'  e  competenza  di  cui
all'art. 6.
                               Art. 20
20.1  Le disposizioni di cui all'art.  12.5  troveranno  applicazione
alla cessazione dall'ufficio da parte del Presidente del Collegio dei
Sindaci attualmente in carica.
20.2    Le  disposizioni  dell'art. 12.2 troveranno applicazione alla
cessazione dall'ufficio da parte dei Sindaci ora in  carica  nominati
dall'Associazione  fra  le  Casse  di  Risparmio Italiane. Il Sindaco
nominato  da  detta  Associazione  che  cessera'  per   primo   sara'
sostituito  con nomina da parte della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Parma.