Art. 10.
   Possono  intervenire  nel  procedimento  i  soggetti, portatori di
interessi  pubblici  e  privati,  i  quali  documentino,  a  pena  di
inammissibilita',  che  dal  provvedimento  conclusivo  puo' derivare
loro, come effetto diretto dello stesso, un pregiudizio concretamente
individuabile.