Art. 12.
   Gli   atti   di   intervento,  di  cui  all'art.  9  del  presente
regolamento, pervenuti dopo venti giorni dall'avvio del  procedimento
saranno  presi  in  considerazione  solo  nel  caso in cui non vi sia
aggravio per la trattazione del procedimento  in  questione  o  degli
atti instaurati dal responsabile del procedimento.