Art. 13. I termini temporali entro i quali per ciascun procedimento deve essere emesso il provvedimento finale sono indicati nel prospetto allegato e iniziano a decorrere dalla data dell'avvio del procedimento secondo le disposizioni formulate nel Titolo II. I predetti termini sono sospesi nei casi in cui per completare l'istruttoria sia necessario acquisire la documentazione prescritta presso soggetti esterni (amministrazioni pubbliche interne o internazionali, societa' estere, ..) per il periodo intercorrente fra la richiesta dell'atto da parte della struttura organizzativa e l'acquisizione dello stesso.