Art. 13.
   I  termini  temporali  entro i quali per ciascun procedimento deve
essere emesso il provvedimento finale  sono  indicati  nel  prospetto
allegato   e   iniziano   a   decorrere  dalla  data  dell'avvio  del
procedimento secondo le disposizioni formulate nel Titolo II.
   I predetti termini sono sospesi nei casi  in  cui  per  completare
l'istruttoria  sia  necessario acquisire la documentazione prescritta
presso  soggetti  esterni  (amministrazioni   pubbliche   interne   o
internazionali, societa' estere, ..) per il periodo intercorrente fra
la  richiesta  dell'atto  da  parte  della  struttura organizzativa e
l'acquisizione dello stesso.