Art. 16.
   Ogni  provvedimento  emesso  a conclusione dei procedimenti di cui
all'art.  4  deve  essere  comunicato  all'interessato  nonche'  agli
intervenuti per disposizione di legge.
   La  comunicazione  deve  indicare  i  termini  e  le modalita' del
ricorso in via amministrativa, ove previsto.