Art. 19. Sono sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 24 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni: a) documenti contenenti notizie sull'attivita' di vigilanza svolta dall'Ente, nonche' sulle modalita' e i tempi di svolgimento di essa; b) documenti e notizie acquisite nel corso delle attivita' di sorveglianza, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di imprese o di terzi; c) documenti contenenti notizie riguardanti le aziende quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente una indebita concorrenza; d) documenti riguardanti il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria o sindacale o di altra natura, sempreche' dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.