Art. 19.
   Sono  sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 24 comma
4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti categorie di atti in
relazione alla  esigenza  di  salvaguardare  la  vita  privata  e  la
riservatezza  di  persone  fisiche, di persone giuridiche, di gruppi,
imprese e associazioni:
     a) documenti  contenenti  notizie  sull'attivita'  di  vigilanza
svolta dall'Ente, nonche' sulle modalita' e i tempi di svolgimento di
essa;
     b)  documenti  e  notizie acquisite nel corso delle attivita' di
sorveglianza, quando dalla loro divulgazione possano derivare  azioni
discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di imprese
o di terzi;
     c) documenti contenenti notizie riguardanti le aziende quando la
loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla
riservatezza o provocare concretamente una indebita concorrenza;
     d)  documenti  riguardanti  il  lavoratore  e contenenti notizie
sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria
o sindacale o di altra natura, sempreche' dalla loro conoscenza possa
derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.