Art. 4. Ogni provvedimento dell'Ente emanato a conclusione di uno dei procedimenti rientranti nella presente disciplina regolamentare deve esser motivato nei modi indicati dall'art. 3 della legge n. 241/90. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', l'inizio del procedimento deve esser comunicato alla parte interessata con l'indicazione dell'oggetto del procedimento stesso, della struttura organizzativa competente e della persona responsabile, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui la amministrazione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. Se il procedimento e' promosso ad istanza di parte, la comunicazione di cui al primo comma e' sostituita dalla ricevuta rilasciata dall'ufficio ricevente, salvo che l'istanza non pervenga per posta. Per le istanze inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la ricevuta e' costituita da tale avviso. Il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza nei modi suindicati.