Art. 4.
   Ogni  provvedimento  dell'Ente  emanato  a  conclusione di uno dei
procedimenti rientranti nella presente disciplina regolamentare  deve
esser  motivato  nei modi indicati dall'art. 3 della legge n. 241/90.
Salvo  che  non  sussistano  ragioni  di  impedimento  derivanti   da
particolari  esigenze  di  celerita',  l'inizio del procedimento deve
esser   comunicato   alla   parte   interessata   con   l'indicazione
dell'oggetto  del  procedimento stesso, della struttura organizzativa
competente e della persona responsabile, ai sensi dell'art.  8  della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
   Per  i  procedimenti  d'ufficio  il termine iniziale decorre dalla
data in cui la amministrazione abbia notizia del fatto da  cui  sorge
l'obbligo di provvedere.
   Se   il   procedimento   e'  promosso  ad  istanza  di  parte,  la
comunicazione di cui al primo  comma  e'  sostituita  dalla  ricevuta
rilasciata  dall'ufficio  ricevente, salvo che l'istanza non pervenga
per posta.
   Per  le  istanze  inviate  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento la ricevuta e' costituita da tale avviso.
   Il  termine  iniziale  decorre  dalla  data  di  ricevimento della
domanda o istanza nei modi suindicati.