REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO Sezione prima - Ordinamento didattico Art. 1. Il libero Istituto universitario "S. Pio V" di Roma e' costituito da una facolta' di scienze politiche, che conferisce la laurea in scienze politiche, conformemente alle tabelle dell'ordinamento didattico universitario nazionale. Art. 2. La durata del corso di studi per la laurea in scienze politiche e' di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il corso di studi comprende un biennio propedeutico e un biennio di specializzazione. Il biennio propedeutico comprende almeno dieci annualita' d'insegnamento fondamentali, delle quali otto, da scegliersi in ragione di una per area, nell'ambito delle seguenti aree disciplinari e riconducibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati: 1) diritto pubblico (N08X, N09X); 2) economia politica (P01A, P01F, P01G, P01H); 3) scienza politica (Q02X); 4) sociologia generale (Q05A); 5) statistica (S0lA); 6) storia moderna (M02X) o storia contemporanea (M04X); 7) storia delle dottrine politiche (Q01B) o storia delle istituzioni politiche (Q01C); 8) diritto costituzionale comparato (N11X). Le residue annualita' di insegnamento sono scelte all'interno delle seguenti aree disciplinari: diritto privato (N01X, N02X); filosofia politica (Q0lA); organizzazione e diritto internazionale (N14X); politica economica (P01B); storia contemporanea (M04X) o storia moderna (M02X); storia delle istituzioni politiche (Q01C) o storia delle dottrine politiche (Q01B); storia delle relazioni internazionali (Q04X). Per ognuna delle aree di cui al precedente comma dovranno essere assicurate l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima e una adeguata formazione metodologica. Il biennio di specializzazione puo' articolarsi in un massimo di cinque indirizzi: 1) politico-amministrativo; 2) politico-economico; 3) politico-internazionale; 4) storico-politico; 5) politico-sociale. Ciascun indirizzo comprende almeno undici annualita' di insegnamento, anche divisibili in moduli semestrali. Almeno quattro annualita' di insegnamento sono rese obbligatorie dal consiglio di facolta' nell'ambito delle seguenti aree disciplinari caratterizzanti, riferibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati: 2a. Indirizzo politico-amministrativo: diritto amministrativo (N10X); diritto costituzionale, istituzioni di diritto pubblico (N08X, N09X, N11X); diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X); diritto dell'economia (N05X); diritto e procedura penale (N17X); diritto finanziario (N13X); diritto privato (N01X, N04X); filosofia del diritto e tecnica della normazione (N20X); scienza politica, scienza dell'amministrazione (Q02X); sociologia dell'amministrazione e dell'organizzazione (Q05C, Q05E); storia dei partiti e del movimento sindacale (M04X); storia del diritto italiano e dell'amministrazione pubblica (N19X); storia delle istituzioni politiche (Q01C). 2b. Indirizzo politico-economico: contabilita' di Stato e degli enti pubblici (P01C, N10X) demografia (S03A); diritto commerciale (N04X); diritto dell'economia (N05X); econometria (P0lE); economia e politica dello sviluppo (P0lI); economia e politica industriale (P0lI); economia e politica monetaria (P01F); economia, gestione e organizzazione aziendale (P02A, P02B, P02D, P02E); economia internazionale (P01G); economia politica - analisi economica (P0lA); economia regionale (N10J); matematica per le scienze economiche e sociali (S04A); politica economica (P01B); scienza dell'amministrazione (Q02X); scienza delle finanze, economia delle istituzioni pubbliche (P01C); sociologia economica e del lavoro (Q05C); statistica economica (S02X); storia del pensiero economico (P01D). 2c. Indirizzo politico-internazionale: diritto comparato (N02X, N11X); diritto e organizzazione internazionale, diritti dell'uomo (N20X, N14X); economia e politica monetaria (P01F); economia internazionale (P01G); geografia politica ed economica, economia e politica dell'ambiente (M06B, F01B); politica economica europea (P01B); scienza politica (Q02X); storia contemporanea (M04X); storia delle relazioni internazionali (Q04X); storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B); storia e istituzioni delle Americhe (Q03X); storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B); teoria e politica dello sviluppo (P01H). 2d. Indirizzo storico-politico: filosofia della storia (M07C); filosofia politica (Q01B); geografia politica ed economica (M06B); storia contemporanea (M04X); storia dei Paesi islamici (L14A); storia del diritto italiano (N19X); storia dell'Europa orientale (M02B); storia delle dottrine politiche (Q0lA); storia delle istituzioni politiche (Q01C); storia delle relazioni internazionali (Q04X); storia del pensiero economico (P01D); storia economica (P03X); storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A,Q06B); storia e istituzioni delle Americhe (Q03X); storia medievale e storia moderna (M01X, M02A). 2e. Indirizzo politico-sociale: demografia (S03A); diritto del lavoro e previdenza sociale (N07X); etnologia e antropologia culturale (M05X); organizzazione e pianificazione dell'ambiente e del territorio (M06B); politica economica (P01B); politiche sociali e metodologie delle scienze sociali (Q05A); psicologia sociale e del lavoro (M11B, M11C); sociologia dei fenomeni politici (Q05E); sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B); sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C); sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D); sociologia giuridica e mutamento sociale, sociologia della devianza (N21X, Q05F,Q05G); scienza politica, politiche pubbliche (Q02X) statistica sociale (S03B). Il biennio di specializzazione e' organizzato dalla facolta' in conformita' delle proprie esigenze pecualiari, attivando almeno due indirizzi o eventuali combinazioni tra gli indirizzi indicati. La facolta' predisporra' all'inizio di ogni anno accademico un elenco di insegnamenti, individuando i criteri per la formazione dei piani di studio e assicurando agli studenti la possibilita' di scegliere insegnamenti per almeno quattro annualita' tra quelli attivati nella facolta' o nelle facolta' di altre universita', in Italia o all'estero, anche in altre aree disciplinari, purche' in linea con le finalita' formative degli indirizzi di specializzazione del corso di laurea. La scelta da parte della facolta' avra' luogo anche nell'ambito del seguente elenco di materie, che fanno parte del regolamento didattico di ateneo del libero Istituto universitario "S. Pio V", integrato da quelle tratte dalle aree disciplinari sopra indicate: analisi di mercato (502X); analisi finanziaria (S02C); analisi matematica (A02A); calcolo delle probabilita' (A02B); diritto canonico (N12X); diritto ecclesiastico comparato (N12X); diritto romano (N18X); filosofia della scienza (M07B); geografia urbana (M06A); geografia di un'area europea o extraeuropea (M06A); psicologia generale (M10A); storia dell'arte contemporanea (C25C); storia della filosofia (M08A); storia della medicina (F02X); storia della scienza (M08E); storia della scuola e delle istituzioni educative (M09B); storia della stampa e dell'editoria (M13X). Art. 3. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovra' aver seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno ventitre' corsi annuali, compresi quelli relativi a due lingue straniere. Nel caso che la facolta' decida di istituire corsi semestrali o trimestrali, ai fini del computo predetto, due corsi semestrali oppure tre corsi trimestrali equivarranno ad un corso annuale. La scelta delle lingue straniere non e' vincolata ai singoli indirizzi. Almeno una di esse deve essere il francese (L16B) o l'inglese (L18C); per l'altra lingua e' consentita la scelta tra quelle effettivamente insegnate nella facolta'. Art. 4. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in scienze politiche. Art. 5. Per i laureati in corsi diversi da quelli in scienze politiche, la facolta' deliberera' caso per caso, l'anno di corso cui potranno essere iscritti; il numero minimo degli insegnamenti che dovranno seguire, sostenendo il relativo esame; quali tra questi saranno obbligatori, tenuto conto degli studi compiuti, degli esami superati e dell'indirizzo prescelto. Analoga deliberazione verra' presa dalla facolta' per il passaggio dall'uno all'altro indirizzo. Sezione seconda - Ordinamento degli studenti Art. 6. Agli studenti iscritti nel libero Istituto universitario "S. Pio V" si applicano le norme vigenti previste per le universita' statali in tema di ammissione, di doveri di studio e di responsabilita' (anche disciplinari). Art. 7. Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare con assiduita' e diligenza i corsi e i seminari e le relative esercitazioni. La frequenza, la diligenza e il profitto sono accertati dai professori nei modi ritenuti piu' opportuni. Il consiglio di facolta', d'intesa con il consiglio di amministrazione, promuove a beneficio degli studenti "stage" in aziende e scambi con universita' straniere. Art. 8. L'importo delle rette universitarie e dei diritti di segreteria e' fissato annualmente dal consiglio di amministrazione che determina anche le modalita' e i termini per il versamento delle rette e l'ammontare delle sopratasse dovute nel caso di ritardo. Lo studente non puo' essere ammesso a una sessione di esami o di laurea, se non ha previamente provveduto al versamento delle rette maturate fino a quel momento. Art. 9. La facolta' determina, con apposito regolamento, nel rispetto della liberta' di insegnamento e di quanto stabilito nello statuto e nel presente regolamento: l'articolazione dei corsi di studio, stabilendo in particolare il numero minimo di insegnamenti e le modalita' di frequenza per ciascun anno di corso; i piani di studio, con i relativi insegnamenti e moduli didattici utilizzabili per il conseguimento dei titoli, le propedeuticita' degli insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio e di tirocinio, nonche' l'articolazione degli studenti in gruppi per gli insegnamenti fondamentali e l'eventuale sperimentazione dell'insegnamento a distanza; l'eventuale promozione di formule didattiche appropriate per studenti lavoratori; i limiti della possibilita' di iscrizione fuori corso, con particolare riferimento alla posizione degli studenti lavoratori; le forme di tutorato; i criteri di riconoscimento degli insegnamenti e dei moduli didattici frequentati e delle prove gia' sostenute, ai fini del passaggio da e per corsi di diploma universitario e di laurea affini nel caso del trasferimento da o ad altro ateneo. Il regolamento didattico di facolta' potra' prevedere che le materie di competenza sopra elencate siano disciplinate in tutto, o in parte, da regolamenti didattici dei singoli corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato afferenti alla facolta'. In tal caso i regolamenti didattici predisposti dai singoli corsi di studio o scuole sono sottoposti all'approvazione della facolta'. I regolamenti didattici dei corsi di dottorato afferenti a dipartimenti sono determinati dai rispettivi consigli di dipartimento. Art. 10. Il periodo di lezioni dell'anno accademico inizia dopo il 15 settembre e termina entro il 30 giugno. L'orario delle lezioni ed il calendario degli esami, per ogni anno accademico, sono stabiliti dal direttore del libero Istituto universitario "S. Pio V", sentito il consiglio di facolta'. Gli esami relativi a ciascun anno accademico terminano entro il 15 aprile dell'anno accademico successivo. Qualora non sia diversamente stabilito negli ordinamenti didattici nazionali, il calendario degli esami di profitto deve prevedere almeno cinque appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, di cui almeno due nel periodo 1 maggio-31 luglio. L'intervallo tra due appelli deve essere almeno di due settimane. In caso di fallimento dell'esame gli studenti possono ripeterlo per almeno due volte nel corso dell'anno accademico. Il calendario degli esami di laurea deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico. La facolta' puo' articolare i singoli anni di corso in piu' periodi didattici. Alla fine di ogni periodo didattico deve essere previsto almeno un appello di esami. Art. 11. Salvo i casi espressamente previsti dai singoli ordinamenti didattici, i corsi di insegnamento corrispondenti ad una annualita' hanno una durata minima di 50 ore, comprensiva dei corsi o moduli integrativi, dei seminari, delle esercitazioni e delle attivita' di laboratorio e di tirocinio. La durata e l'articolazione dei corsi sono stabilite, su proposta dei docenti interessati, dalle strutture didattiche competenti. Gli insegnamenti ufficiali possono articolarsi in moduli, corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del singolo insegnamento. Art. 12. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiale possono essere attivati, nell'ambito della normativa vigente, corsi liberi che possono essere pareggiati con delibera del consiglio di facolta'; tale delibera deve stabilire, in relazione alla durata del corso libero, l'equivalenza ad un insegnamento ufficiale annuale o ad un insegnamento semestrale. Art. 13. Gli studenti possono presentare piani di studio individuali entro i termini stabiliti dal consiglio di facolta' e indicati nel manifesto degli studi. Tali piani di studio devono essere comunque conformi all'ordinamento didattico universitario nazionale vigente e devono essere approvati dal consiglio di facolta'. Art. 14. Le strutture didattiche competenti deliberano sui criteri di composizione delle commissioni di esame per i singoli insegnamenti e sulle modalita' di valutazione del profitto degli studenti, incluso il riconoscimento delle eventuali prove parziali. Per gli insegnamenti articolati in moduli deve essere accertato il profitto conseguito dagli studenti nei singoli moduli. Gli ordinamenti didattici possono prevedere una unica prova di valutazione finale per piu' insegnamenti; deve, comunque, essere accertato il profitto nei singoli insegnamenti. Le commissioni di esame sono nominate dal direttore del libero Istituto universitario "S. Pio V" e sono composte da almeno due membri, dei quali uno e' il professore ufficiale dell'insegnamento e l'altro e' professore o ricercatore o cultore della materia o di materia affine. Le commissioni sono presiedute dal titolare dell'insegnamento; nel caso di presenza in commissione di piu' titolari l'atto di nomina stabilisce chi sia il presidente. La composizione minima per la validita' delle riunioni delle commissioni e' stabilita nell'atto della nomina. Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto per i singoli insegnamenti; puo' essere concessa la lode all'unanimita'. Il verbale di esame e' firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione con funzioni di segretario. Le prove orali di esame sono pubbliche e pubblica e' la comunicazione del voto finale. Art. 15. L'esame di laurea consiste in una discussione orale su una dissertazione scritta sopra un tema che deve essere scelto nell'ambito di uno degli insegnamenti di cui lo studente abbia sostenuto l'esame. Lo studente e' tenuto a definire, almeno all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea. Il consiglio di facolta' delibera sui criteri di composizione delle commissioni che conferiscono titoli accademici, sulle eventuali prove finali e sui criteri orientativi per la valutazione di queste e dell'intero curriculum degli studenti ai fini della determinazione del voto finale. Le commissioni di laurea sono nominate dal direttore del libero Istituto universitario "S. Pio V" e sono composte da almeno sette e non piu' di undici membri compreso il presidente. La maggioranza dei membri e' costituita da professori ufficiali della facolta'. Le commissioni dispongono di centodieci punti; puo' essere concessa all'unanimita' la dignita' di stampa e/o, qualora il voto finale sia centodieci e lode. Gli esami finali per il conferimento di titoli accademici sono pubblici. Art. 16. Entro il 10 luglio di ogni anno la facolta' stabilisce per ciascun corso di studi il manifesto degli studi relativo al successivo anno accademico. Nel manifesto sono indicati i piani di studio ufficiali del corso di laurea e di diploma con l'elenco degli insegnamenti da attivare ed i termini di presentazione dei piani di studio individuali; sono anche indicati il calendario delle lezioni e le modalita' di accesso ai corsi di studio per cui e' fissato il numero massimo di iscritti e sono contenute le indicazioni relative alla iscrizione ed alla frequenza degli studenti. Entro la data di inizio delle lezioni e' data sommaria notizia dei programmi dei corsi di insegnamento. I calendari degli esami di profitto dei singoli insegnamenti sono esposti almeno un mese prima dell'inizio degli appelli. Qualora, per giustificato motivo, un appello di esame debba essere posticipato per piu' di una settimana deve esserne data comunicazione al direttore del libero Istituto universitario "S. Pio V". In nessun caso un appello di esame puo' essere anticipato. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre attivita' didattiche e gli orari di disponibilita' dei professori e dei ricercatori sono esposti in appositi albi a cura del direttore del libero Istituto universitario "S. Pio V". Gli orari sono stabiliti in modo da assicurare, durante il periodo di lezioni, l'impegno didattico dei singoli docenti in almeno tre giorni distinti della settimana. Qualora, per ragioni di salute od altro legittimo impedimento, non possa essere tenuta la lezione o l'esercitazione, il docente deve dare comunicazione agli studenti e, se la durata dell'assenza e' superiore ad una settimana, informare il direttore del libero Istituto universitario "S. Pio V". Art. 17. Si puo' ottenere l'iscrizione ai corsi di studio solo in qualita' di studente. E' vietata l'iscrizione contemporanea a piu' corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo. I titoli e criteri di ammissione ai diversi corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici. I laureati iscritti ad un altro corso di laurea o ad una scuola di specializzazione che intendono effettuare il passaggio ad un corso di dottorato, possono chiedere, fino alla conclusione del corso di dottorato, il congelamento della carriera scolastica pregressa. Gli studenti che abbiano seguito il corso di studi, cui sono iscritti, per l'intera sua durata senza essersi iscritti a tutti gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico o senza aver ottenuto le relative attestazioni di frequenza qualora la frequenza sia espressamente richiesta, devono iscriversi come ripetenti per gli insegnamenti mancanti di iscrizione o di frequenza. La stessa norma si applica qualora non si siano iscritti o non abbiano frequentato determinati insegnamenti che i regolamenti prevedano propedeutici per il proseguimento degli studi. Sono considerati fuori corso: a) gli studenti che siano stati iscritti ed abbiano frequentato tutti gli insegnamenti richiesti per l'intero corso di studi finche' non conseguono il titolo accademico; b) gli studenti che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed avendo frequentato i relativi insegnamenti, non abbiano superato gli esami obbligatoriamente richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo, finche' non superino detti esami; c) gli studenti che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari per potersi iscrivere all'anno successivo, non abbiano chiesto od ottenuto tale iscrizione, per tutta la durata dell'interruzione degli studi. L'iscrizione ai corsi di studio degli studenti in corso e fuori corso avv iene tra il 1 agosto e il 31 ottobre, quando non prescritto diversamente dai regolamenti delle strutture didattiche competenti. Purche' il ritardo sia adeguatamente motivato, il direttore del libero Istituto universitario "S. Pio V" puo' accogliere domande di iscrizione di studenti in corso o ripetenti fino al 31 dicembre e di studenti fuori corso anche dopo tale data. Art. 18. Lo studente puo' chiedere il passaggio ad altro indirizzo presso la facolta' di scienze poltiche del libero Istituto universitario "S. Pio V", presentando domanda al direttore entro il 31 dicembre. Lo studente puo' chiedere congedo per il trasferimento ad altro ateneo presentando domanda entro il 31 dicembre; il direttore del libero Istituto universitario "S. Pio V" puo' accordare il congedo per altro ateneo chiesto dopo il 31 dicembre, qualora ritenga che la richiesta sia giustificata da gravi motivi. Art. 19. I consigli dei corsi di studio o delle scuole deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero qualora non sia gia' disposto dalla normativa vigente. Nel caso siano riconosciuti attivita' di studio ed esami sostenuti all'estero puo' essere concessa l'iscrizione ad anno successivo al primo. I titoli accademici conseguiti all'estero possono essere dichiarati, a tutti gli effetti, equivalenti a quelli corrispondenti rilasciati dal libero Istituto universitario "S. Pio V"; qualora non sia dichiarata l'equivalenza l'interessato puo' essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto previsti negli ordinamenti didattici. Art. 20. Il numero degli iscritti al primo anno e' stabilito annualmente, sentito il consiglio di facolta', dal consiglio di amministrazione del libero Istituto universitario "S. Pio V". L'ammissione e' ottenuta sulla base della votazione riportata al termine della procedura di preiscrizione. Quest'ultima prevede una prima valutazione dei titoli scolastici, alla quale fanno seguito, limitatamente a coloro che hanno superato questa valutazione, una prova scritta ed una prova orale. Art. 21. Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti, provvede il direttore del libero istituto universitario "S. Pio V". I provvedimenti sono definitivi. Visto, p. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni