AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 268,
1 settembre 1995, n. 368, 30 ottobre 1995, n. 453, 29 dicembre  1995,
n.  564, 28 febbraio 1996, n. 92, e 29 aprile 1996, n. 229". I DD.LL.
n. 268/1995, n. 368/1995, n. 453/1995, n. 564/1995, n. 92/1996  e  n.
229/1996,  di  contenuto  pressoche' analogo al presente decreto, non
sono  stati  convertiti  in  legge   per   decorrenza   dei   termini
costituzionali   (i   relativi   comunicati  sono  stati  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.   205
del  2 settembre 1995, n. 256 del 2 novembre 1995, n. 1 del 2 gennaio
1996, n. 50, del 29 febbraio 1996, n. 100 del 30 aprile 1996 e n. 152
del 1 luglio 1996.
                              Art. 01.
(( 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della  ))
(( legge 27 dicembre 1990, n. 404, come modificate dall'articolo   ))
(( 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio                         ))
(( 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15     ))
(( luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31    ))
(( dicembre 1996.                                                  ))
(( 2. Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado          ))
(( superiore dal quarto comma dell'articolo 6 della legge          ))
(( 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni e         ))
(( integrazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1995 sono estese ai   ))
(( tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo             ))
(( dell'Aeronautica militare.                                      ))
          Riferimenti normativi:
             -  I  commi  2  e  3 dell'art. 1 della legge n. 404/1990
          (Nuove norme in materia di avanzamento  degli  ufficiali  e
          sottufficiali  delle Forze armate e del Corpo della guardia
          di finanza), come modificati  con  il  D.L.    n.  290/1994
          (Proroga  dei  termini  in  materia  di  avanzamento  degli
          ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme
          per la corresponsione di emolumenti a talune  categorie  di
          Forze di polizia), hanno prorogato fino al 31 dicembre 1994
          il  termine  di validita' delle tabelle allegate alla legge
          20  dicembre  1980,  n.  574  (riguardante   lo   stato   e
          l'avanzamento  degli  ufficiali  delle Forze armate e della
          Guardia di finanza).
             - Si riporta il testo integrale dell'art. 6 della citata
          legge n. 574/1980:
             "Art. 6. - Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985,  il
          numero  annuale  delle  promozioni al grado di maggiore dei
          capitani del ruolo normale unico delle  armi  di  fanteria,
          cavalleria, artiglieria e genio, e' fissato in tante unita'
          pari  alla  somma  dei  capitani  idonei  e non iscritti in
          quadro e  dei  capitani  mai  valutati  con  anzianita'  di
          servizio  permanente  pari  o superiore a 15 anni alla data
          del 31 dicembre di ciascuno degli anni  predetti.  Per  gli
          stessi  anni  le  relative  aliquote  di  valutazione  sono
          determinate in  modo  da  comprendervi  oltre  ai  capitani
          idonei  e  non  iscritti  in  quadro  anche  i capitani mai
          valutati con anzianita' di  servizio  permanente  effettivo
          pari  o  superiore  a 15 anni dalla data del 31 dicembre di
          ciascuno degli anni medesimi.
             Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985, i maggiori con
          anzianita'  di  servizio  permanente   effettivo   pari   o
          superiore  a  19 anni o, se piu' favorevole, con anzianita'
          di grado pari o superiore a 4 anni,  sono  valutati  e,  se
          idonei,   promossi  al  grado  di  tenente  colonnello  con
          decorrenza  dal  giorno  successivo  al  compimento   delle
          predette anzianita', ma comunque non inferiore al 1 gennaio
          1980.
             Ai  fini  del  computo delle anzianita' di servizio o di
          grado di cui ai precedenti commi, si applica  la  norma  di
          cui al secondo comma del precedente art. 4.
             Le  promozioni  da  effettuare  ai  sensi  del  presente
          articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici
          previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che si
          determineranno  in  applicazione  delle  norme  di  cui  al
          presente  articolo  saranno assorbite con le vacanze che si
          avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera  a)
          dell'art.  44  della  legge  12  novembre  1955, n. 1137, e
          successive modificazioni.
             Per l'avanzamento  al  grado  di  colonnello  del  ruolo
          normale   unico   delle   armi   di  fanteria,  cavalleria,
          artiglieria  e  genio,  negli  anni  compresi  nel  periodo
          1980-1985,  sono  attribuite  100 promozioni all'anno fermo
          restando il numero massimo  dei  colonnelli  stabiliti  per
          l'Esercito  dall'art.  3  della  legge 10 dicembre 1973, n.
          804. I tenenti colonnelli da valutare per  la  prima  volta
          per la promozione al grado superiore in ciascuno degli anni
          predetti sono quelli aventi le seguenti anzianita' assolute
          di  grado nel ruolo normale unico:  1980, 31 dicembre 1973;
          1981, 31 dicembre 1974; 1982, 31 dicembre  1975;  1983,  31
          dicembre  1976;  1984,  31  dicembre  1977; 1985, 1 gennaio
          1978.
             Nel periodo transitorio dal  1981  al  1985,  il  numero
          annuale  delle promozioni al grado di maggiore dei capitani
          dei ruoli dei corpi  logistici  dell'Esercito,  escluso  il
          corpo  tecnico  per il quale si applicano le norme indicate
          nel successivo titolo II, e' aumentato, rispetto  a  quanto
          stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre
          1955,  n. 1137, e successive modificazioni, di tante unita'
          pari alla somma dei  capitani  idonei  e  non  iscritti  in
          quadro  e  dei  capitani  mai  valutati  con  anzianita' di
          servizio permanente pari o superiore a 15  anni  alla  data
          del  31  dicembre  di ciascuno degli anni predetti. Per gli
          stessi  anni  le  relative  aliquote  di  valutazione  sono
          aumentate rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore
          di  tante  unita'  quanti  sono i capitani mai valutati con
          anzianita'  di  servizio  permanente   effettivo   pari   o
          superiore  a 15 alla data del 31 dicembre di ciascuno degli
          anni predetti.
             Negli anni dal 1981 al 1985, qualora nei ruoli dei corpi
          logistici di cui al  precedente  comma  siano  presenti  in
          ruolo   maggiori  con  anzianita'  di  servizio  permanente
          effettivo pari o superiore a 19 anni o, se piu' favorevole,
          con anzianita' di grado pari o superiore a 4  anni,  questi
          sono  valutati  e,  se idonei, promossi al grado di tenente
          colonnello  con  decorrenza  dal   giorno   successivo   al
          compimento  delle  predette  anzianita',  ma  comunque  non
          anteriore al 1 gennaio 1981.
             Per gli ufficiali  dei  corpi  logistici  dell'Esercito,
          escluso il corpo tecnico, si applicano inoltre dal 1981, le
          norme di cui ai precedenti terzo e quarto comma".