AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 268, 1 settembre 1995, n. 368, 30 ottobre 1995, n. 453, 29 dicembre 1995, n. 564, 28 febbraio 1996, n. 92, e 29 aprile 1996, n. 229". I DD.LL. n. 268/1995, n. 368/1995, n. 453/1995, n. 564/1995, n. 92/1996 e n. 229/1996, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 205 del 2 settembre 1995, n. 256 del 2 novembre 1995, n. 1 del 2 gennaio 1996, n. 50, del 29 febbraio 1996, n. 100 del 30 aprile 1996 e n. 152 del 1 luglio 1996. Art. 01. (( 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della )) (( legge 27 dicembre 1990, n. 404, come modificate dall'articolo )) (( 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio )) (( 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 )) (( luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 )) (( dicembre 1996. )) (( 2. Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado )) (( superiore dal quarto comma dell'articolo 6 della legge )) (( 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni e )) (( integrazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1995 sono estese ai )) (( tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo )) (( dell'Aeronautica militare. )) Riferimenti normativi: - I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 404/1990 (Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza), come modificati con il D.L. n. 290/1994 (Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia), hanno prorogato fino al 31 dicembre 1994 il termine di validita' delle tabelle allegate alla legge 20 dicembre 1980, n. 574 (riguardante lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza). - Si riporta il testo integrale dell'art. 6 della citata legge n. 574/1980: "Art. 6. - Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e' fissato in tante unita' pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianita' di servizio permanente pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi oltre ai capitani idonei e non iscritti in quadro anche i capitani mai valutati con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 15 anni dalla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi. Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985, i maggiori con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 19 anni o, se piu' favorevole, con anzianita' di grado pari o superiore a 4 anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianita', ma comunque non inferiore al 1 gennaio 1980. Ai fini del computo delle anzianita' di servizio o di grado di cui ai precedenti commi, si applica la norma di cui al secondo comma del precedente art. 4. Le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno assorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, negli anni compresi nel periodo 1980-1985, sono attribuite 100 promozioni all'anno fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabiliti per l'Esercito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. I tenenti colonnelli da valutare per la prima volta per la promozione al grado superiore in ciascuno degli anni predetti sono quelli aventi le seguenti anzianita' assolute di grado nel ruolo normale unico: 1980, 31 dicembre 1973; 1981, 31 dicembre 1974; 1982, 31 dicembre 1975; 1983, 31 dicembre 1976; 1984, 31 dicembre 1977; 1985, 1 gennaio 1978. Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dei ruoli dei corpi logistici dell'Esercito, escluso il corpo tecnico per il quale si applicano le norme indicate nel successivo titolo II, e' aumentato, rispetto a quanto stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, di tante unita' pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianita' di servizio permanente pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore di tante unita' quanti sono i capitani mai valutati con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 15 alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Negli anni dal 1981 al 1985, qualora nei ruoli dei corpi logistici di cui al precedente comma siano presenti in ruolo maggiori con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 19 anni o, se piu' favorevole, con anzianita' di grado pari o superiore a 4 anni, questi sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianita', ma comunque non anteriore al 1 gennaio 1981. Per gli ufficiali dei corpi logistici dell'Esercito, escluso il corpo tecnico, si applicano inoltre dal 1981, le norme di cui ai precedenti terzo e quarto comma".