Art. 3.
  1.  Le  disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio  1995,  n.  395,   concernenti:   trattamento   economico   di
trasferimento,  orario di lavoro e di servizio, festivita', congedi o
licenze  ordinari  e  straordinari,  aspettative,   permessi   brevi,
prevenzione  infortuni,  igiene  e  sicurezza  del  lavoro, copertura
assicurativa,  diritto  allo  studio,  elevazione   e   aggiornamento
culturale,  formazione  e  aggiornamento,  gruppi  sportivi,  diritti
sindacali, tutela legale, si applicano a tutto il personale nei ruoli
delle Forze di polizia rispettivamente interessate.
  2. Le disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica  31
luglio   1995,   n.   394,   concernenti:  trattamento  economico  di
trasferimento, orario di  lavoro,  festivita',  licenze  ordinarie  e
straordinarie,  aspettativa,  permessi  brevi, prevenzione infortuni,
igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa,  diritto  allo
studio, elevazione e aggiornamento culturale, gruppi sportivi, tutela
legale,  si applicano al personale militare nel grado di colonnello e
generale e gradi corrispondenti  dell'Esercito,  esclusa  l'Arma  dei
carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica.
  3.  Ai  dirigenti  civili  e  militari  di  cui  ai  commi  1  e 2,
rispettivamente  interessati,  si  applicano  inoltre,  qualora  piu'
favorevoli,   le   disposizioni  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica ivi richiamati concernenti il trattamento di missione.
          Riferimenti normativi:
             -  Il  D.P.R.  31  luglio  1995,   n.   395,   concerne:
          "Recepimento  dell'accordo  sindacale  del  20  luglio 1995
          riguardante  il  personale  delle  Forze  di   polizia   ad
          ordinamento  civile  (Polizia  di  Stato,  Corpo di polizia
          penitenziaria  e  Corpo  forestale  dello  Stato)   e   del
          provvedimento   di   concertazione   del   20  luglio  1995
          riguardante le Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare
          (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)".
             -  Per  l'argomento del D.P.R. n. 394/1995 si veda nelle
          note all'art. 2.