Art. 4.
  1.  L'indennita'  pensionabile  spettante  ai  dirigenti  civili  e
militari delle  Forze  di  polizia  ed  al  personale  equiparato  e'
incrementata,  con  le  stesse  modalita'  e  decorrenze previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, delle
somme sottoindicate:
    a) di lire 37.400 mensili lorde con la  contestuale  soppressione
del  supplemento  giornaliero  dell'indennita'  di  istituto previsto
dall'articolo 2 della legge 28 aprile  1975,  n.  135,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    b) degli importi mensili lordi cosi determinati:
    Primo dirigente e colonnello  . . . . . . . . . . .    L. 242.000
    Primo dirigente e colonnello (+2) . . . . . . . . .    "  256.000
    Dirigente superiore e generale di brigata . . . . .    "  314.000
    Dirigente generale e generale di divisione  . . . .    "  356.000
    Prefetto di 1a classe e generale di corpo d'armata     "  419.000
  2.  Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti delle Forze
armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e' attribuito, con le  stesse
modalita'  e  decorrenze previste per gli altri ufficiali delle Forze
armate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
394, un assegno pensionabile mensile lordo di importo pari  a  quello
di  cui  al  comma 1, lettera b). Il predetto assegno pensionabile e'
corrisposto anche sulla tredicesima mensilita' ed e' valutabile  agli
effetti  della  determinazione  dell'equo  indennizzo  e dell'assegno
alimentare.
  3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano  anche
al  personale  di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto
1990, n. 231,  nei  riguardi  del  personale  cui  e'  attribuito  lo
stipendio spettante al colonnello od al generale di brigata.
  4.  Le  disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si
applicano al personale  delle  capitanerie  di  porto  nel  grado  di
capitano  di vascello, contrammiraglio ed ammiraglio, ed al personale
in servizio presso gli stabilimenti militari di pena,  nel  grado  di
colonnello  o  generale,  di  cui  all'articolo  2,  comma 2-bis, del
decreto-legge  16   settembre   1987,   n.   379,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.
  5.   Per   l'attribuzione  dell'assegno  pensionabile  di  parziale
omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto
1990, n. 231, dal computo  degli  anni  di  servizio  vanno  esclusi,
limitatamente  al  triennio precedente alla data di maturazione della
prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una
sanzione disciplinare piu'  grave  della  consegna  di  rigore  o  un
giudizio complessivo inferiore a "nella media".
          Riferimenti normativi:
             -  Per  l'argomento del D.P.R. n. 395/1995 si veda nelle
          note all'art. 3.
             - La legge 28 aprile  1975,  n.135,  riguarda:  "Aumento
          delle  misure  della  indennita' mensile per il servizio di
          istituto  alle  Forze  di  polizia  e  attribuzione  di  un
          supplemento  giornaliero  della  stessa  indennita'  per il
          personale   dell'Arma  dei  carabinieri,  dei  Corpi  delle
          guardie di pubblica sicurezza, della guardia di  finanza  e
          degli  agenti  di  custodia  e per i sottufficiali, guardie
          scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato".
             - Per l'argomento del D.P.R. n. 394/1995 si  veda  nelle
          note all'art. 2.
             -  Per il contenuto dell'art. 5, comma 3, della legge n.
          231/1990 e per l'argomento della legge si veda  nella  nota
          all'art. 1.
             -  Si  trascrive  l'art.  2,  comma  2-bis,  del D.L. n.
          379/1987   (Misure   urgenti   per   la   concessione    di
          miglioramenti  economici  al  personale  militare  e per la
          riliquidazione  delle  pensioni  dei  dirigenti  civili   e
          militari  dello  Stato e del personale ad essi collegato ed
          equiparato): "2-bis. Con decorrenza  1  dicembre  1987,  al
          personale   militare   delle  capitanerie  di  porto  e  al
          personale  militare  destinato  presso   gli   stabilimenti
          militari  di  pena  di cui al primo comma dell'art. 1 della
          legge 10 agosto 1981, n. 475, con esclusione del  personale
          in   servizio   militare   obbligatorio  di  leva,  compete
          l'indennita'  pensionabile   prevista   dal   terzo   comma
          dell'art.  43  della  legge  1  aprile  1981,  n.    121, e
          successive modificazioni, nella misura del 25 per cento. La
          citata indennita' e' cumulabile  con  le  altre  indennita'
          previste  dal presente decreto e dalla legge 23 marzo 1983,
          n. 78".
             - Si  trascrive  l'art.  5,  comma  1,  della  legge  n.
          231/1990  (per  l'argomento  della legge si veda nella nota
          all'art. 1):
             "1. Agli  ufficiali  dei  seguenti  gradi,  cha  abbiano
          prestato  15  o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente,
          le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di  cui
          all'art.  1,  comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987,
          n. 739,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          novembre  1987,  n.  468, sono rideterminate, dal 1 gennaio
          1990, nei seguenti importi annui lordi:
                                15 anni             25 anni
                              di servizio         di servizio
                                    -                   -
     a) capitano                 2.100.000           4.500.000;
     b) maggiore                 2.800.000           4.500.000;
     c) tenente colonnello       3.200.000           4.500.000;
     d) colonnello                   -               4.500.000".