Art. 4. 1. L'indennita' pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia ed al personale equiparato e' incrementata, con le stesse modalita' e decorrenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, delle somme sottoindicate: a) di lire 37.400 mensili lorde con la contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennita' di istituto previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni; b) degli importi mensili lordi cosi determinati: Primo dirigente e colonnello . . . . . . . . . . . L. 242.000 Primo dirigente e colonnello (+2) . . . . . . . . . " 256.000 Dirigente superiore e generale di brigata . . . . . " 314.000 Dirigente generale e generale di divisione . . . . " 356.000 Prefetto di 1a classe e generale di corpo d'armata " 419.000 2. Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e' attribuito, con le stesse modalita' e decorrenze previste per gli altri ufficiali delle Forze armate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, un assegno pensionabile mensile lordo di importo pari a quello di cui al comma 1, lettera b). Il predetto assegno pensionabile e' corrisposto anche sulla tredicesima mensilita' ed e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare. 3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche al personale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nei riguardi del personale cui e' attribuito lo stipendio spettante al colonnello od al generale di brigata. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al personale delle capitanerie di porto nel grado di capitano di vascello, contrammiraglio ed ammiraglio, ed al personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, nel grado di colonnello o generale, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 5. Per l'attribuzione dell'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media". Riferimenti normativi: - Per l'argomento del D.P.R. n. 395/1995 si veda nelle note all'art. 3. - La legge 28 aprile 1975, n.135, riguarda: "Aumento delle misure della indennita' mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato". - Per l'argomento del D.P.R. n. 394/1995 si veda nelle note all'art. 2. - Per il contenuto dell'art. 5, comma 3, della legge n. 231/1990 e per l'argomento della legge si veda nella nota all'art. 1. - Si trascrive l'art. 2, comma 2-bis, del D.L. n. 379/1987 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato): "2-bis. Con decorrenza 1 dicembre 1987, al personale militare delle capitanerie di porto e al personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1981, n. 475, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva, compete l'indennita' pensionabile prevista dal terzo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento. La citata indennita' e' cumulabile con le altre indennita' previste dal presente decreto e dalla legge 23 marzo 1983, n. 78". - Si trascrive l'art. 5, comma 1, della legge n. 231/1990 (per l'argomento della legge si veda nella nota all'art. 1): "1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, cha abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 739, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: 15 anni 25 anni di servizio di servizio - - a) capitano 2.100.000 4.500.000; b) maggiore 2.800.000 4.500.000; c) tenente colonnello 3.200.000 4.500.000; d) colonnello - 4.500.000".