Art. 4-bis.
(( 1. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese    ))
(( quelle che consentono la facolta' di partecipare ai concorsi    ))
(( per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in servizio      ))
(( permanente, previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. ))
(( 196, per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai  ))
(( militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire dal ))
(( 1 settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della legge   ))
(( 24 dicembre 1986, n. 958.                                       ))
(( 2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei  ))
(( regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24  ))
(( dicembre 1993, n. 537, ai volontari che abbiano prestato        ))
(( servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle Forze       ))
(( armate e' consentito l'accesso alle carriere iniziali delle     ))
(( Forze di polizia ad ordinamento militare, della Polizia di      ))
(( Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo ))
(( forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, nonche'  ))
(( del Corpo di polizia penitenziaria secondo le percentuali di    ))
(( cui all'articolo 3, comma 65, della citata legge n. 537 del     ))
(( 1993, sempreche' in possesso dei requisiti richiesti ed         ))
(( accertati dalle singole Forze di polizia e                      ))
(( Corpi interessati, secondo le rispettive procedure              ))
(( di assunzione. Per il Corpo di polizia penitenziaria, oltre a   ))
(( quanto previsto da norme speciali, si applica la percentuale    ))
(( del 50 per cento.                                               ))
(( 3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della legge 24    ))
(( dicembre 1986, n. 958, e' abrogata con decorrenza dal 1         ))
(( settembre 1995.                                                 ))
          Riferimenti normativi:
             -  Per l'argomento del D.Lgs. n. 196/1995, si veda nella
          nota all'art. 2.
             - Si trascrive il testo degli  articoli  5  e  35  della
          legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare
          di leva e sulla ferma di leva prolungata):
             "Art. 5 (Ferma di leva prolungata). - 1. I militari ed i
          graduati  in  servizio  di  leva  possono essere ammessi, a
          domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma  di
          leva  prolungata,  biennale  o triennale, in relazione alle
          esigenze numeriche delle Forze armate  fissate  annualmente
          nella  legge  di bilancio, nei limiti e con le modalita' di
          cui agli articoli 34  e  35,  stabilite  nel  manifesto  di
          chiamata  alle  armi  e  nel  precetto per la presentazione
          all'esame personale presso il Consiglio di leva.
             2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono
          inclusi nei corsi di qualificazione e  di  specializzazione
          effettuati dall'Amministrazione della difesa.
             3.  Per  l'assegnazione  ai suddetti corsi sono prese in
          considerazione, oltre  alle  richieste  degli  interessati,
          anche  le  qualificazioni  e le specializzazioni possedute,
          nonche' i risultati  degli  esami  fisio-psico-attitudinali
          effettuati in sede di visita di leva.
             4.  I  giovani  ammessi  alla  ferma  di leva prolungata
          possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi,
          entro i primi trenta giorni di durata del corso".
             "Art. 35 (Arruolamenti). - 1. Il Ministro  della  difesa
          ha facolta' di indire bandi per la commutazione, a domanda,
          della   ferma  di  leva  in  ferma  prolungata  biennale  o
          triennale, per i  militari  che  non  abbiano  superato  il
          ventiduesimo anno di eta'.
             2.  Il  Ministro  della  difesa  ha,  inoltre, facolta',
          qualora il numero dei richiedenti la commutazione  di  leva
          risulti  insufficiente  a soddisfare le esigenze organiche,
          di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano
          ancora assolto l'obbligo di leva  ed  abbiano  compiuto  il
          diciassettesimo   anno   di   eta'   e   non   superato  il
          ventiduesimo.
             3. I militari in ferma prolungata biennale  o  triennale
          sono  assegnati,  tenuto  conto  per quanto possibile delle
          loro aspirazioni, alle  categorie,  alle  specializzazioni,
          alle  specialita' ed agli incarichi di impiego indicati nei
          bandi di arruolamento in base  alle  esigenze  di  ciascuna
          Forza armata.
             4.  Il  periodo trascorso in ferma prolungata biennale o
          triennale e' valido agli  effetti  dell'assolvimento  degli
          obblighi di leva.
             5.   Per   il  proscioglimento  della  ferma  volontaria
          contratta si applicano le specifiche norme di cui al titolo
          III della legge  31  luglio  1954,  n.  599,  e  successive
          modifiche,  nonche'  quelle  previste dalla legge 10 maggio
          1983, n. 212, per gli allievi sottufficiali.
             6. Gli allievi delle accademie, delle  scuole  formative
          degli  ufficiali  e  delle  scuole  allievi  ufficiali, che
          abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per  almeno
          24  mesi,  sono esonerati dal compiere il servizio militare
          di leva".
             -  L'art.  3,  comma  65,  della   legge   n.   537/1993
          (Interventi correttivi di finanza pubblica) recita: "65. Il
          Governo  emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, uno o piu' regolamenti,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  per  disciplinare  ferme  di  tre  o  cinque  anni ed
          incentivare il reclutamento di cui alla legge  24  dicembre
          1986,  n.  958,  e  successive modificazioni, riservando ai
          volontari congedati senza demerito l'accesso alle  carriere
          iniziali  nella  Difesa,  nei  Corpi  armati  e  nel  Corpo
          militare della  Croce  rossa.  Nell'Arma  dei  carabinieri,
          nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato,
          l'accesso  alle  carriere  iniziali e' assicurato in misura
          non superiore al 60 per cento dei posti disponibili.  Nella
          Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
          la  predetta  misura e' ridotta al 35 per cento. La riserva
          di cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986  e'
          elevata   per  tutte  le  categorie  al  20  per  cento.  I
          regolamenti  attuativi  sono  sottoposti  al  parere  delle
          competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
          e del Senato della Repubblica".
             - L'art.  23,  comma  1,  lettera  b),  della  legge  n.
          958/1986  (per  l'argomento  della legge si veda nella nota
          all'art. 4-bis) riguardava il conseguimento per i  militari
          in   servizio  di  leva  del  grado  di  caporal  maggiore,
          sottocapo, primo aviere.