Art. 4-bis. (( 1. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese )) (( quelle che consentono la facolta' di partecipare ai concorsi )) (( per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in servizio )) (( permanente, previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. )) (( 196, per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai )) (( militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire dal )) (( 1 settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della legge )) (( 24 dicembre 1986, n. 958. )) (( 2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei )) (( regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 )) (( dicembre 1993, n. 537, ai volontari che abbiano prestato )) (( servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle Forze )) (( armate e' consentito l'accesso alle carriere iniziali delle )) (( Forze di polizia ad ordinamento militare, della Polizia di )) (( Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo )) (( forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, nonche' )) (( del Corpo di polizia penitenziaria secondo le percentuali di )) (( cui all'articolo 3, comma 65, della citata legge n. 537 del )) (( 1993, sempreche' in possesso dei requisiti richiesti ed )) (( accertati dalle singole Forze di polizia e )) (( Corpi interessati, secondo le rispettive procedure )) (( di assunzione. Per il Corpo di polizia penitenziaria, oltre a )) (( quanto previsto da norme speciali, si applica la percentuale )) (( del 50 per cento. )) (( 3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della legge 24 )) (( dicembre 1986, n. 958, e' abrogata con decorrenza dal 1 )) (( settembre 1995. )) Riferimenti normativi: - Per l'argomento del D.Lgs. n. 196/1995, si veda nella nota all'art. 2. - Si trascrive il testo degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata): "Art. 5 (Ferma di leva prolungata). - 1. I militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, in relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35, stabilite nel manifesto di chiamata alle armi e nel precetto per la presentazione all'esame personale presso il Consiglio di leva. 2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione e di specializzazione effettuati dall'Amministrazione della difesa. 3. Per l'assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonche' i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali effettuati in sede di visita di leva. 4. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso". "Art. 35 (Arruolamenti). - 1. Il Ministro della difesa ha facolta' di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, per i militari che non abbiano superato il ventiduesimo anno di eta'. 2. Il Ministro della difesa ha, inoltre, facolta', qualora il numero dei richiedenti la commutazione di leva risulti insufficiente a soddisfare le esigenze organiche, di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano ancora assolto l'obbligo di leva ed abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo. 3. I militari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialita' ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata. 4. Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale e' valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva. 5. Per il proscioglimento della ferma volontaria contratta si applicano le specifiche norme di cui al titolo III della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modifiche, nonche' quelle previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, per gli allievi sottufficiali. 6. Gli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno 24 mesi, sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva". - L'art. 3, comma 65, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) recita: "65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali e' assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura e' ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986 e' elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica". - L'art. 23, comma 1, lettera b), della legge n. 958/1986 (per l'argomento della legge si veda nella nota all'art. 4-bis) riguardava il conseguimento per i militari in servizio di leva del grado di caporal maggiore, sottocapo, primo aviere.