DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
                          Nuovo "modello 4"
                              (Art.10)
  Il documento di accompagnamento degli animali da utilizzarsi per la
loro movimentazione (Dichiarazione  di  provenienza  degli  animali),
previsto  all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica
n. 317/1996, e nella sostanza il modello 4 previsto all'art.  31  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8 febbraio 1954, n. 320,
modificato in  modo  tale  da  consentire  di  riunire  in  un  unico
documento i seguenti modelli:
   D.P.R.   8   febbraio   1954,   n.  320.  Regolamento  di  polizia
veterinaria: art. 32: attestazione veterinaria "a tergo"  del  carico
degli  animali;  art.  64: attestazione del trasportatore di avvenuta
disinfezione dell'automezzo;
   Modello  D:  certificazione  di  provenienza  degli   animali   da
allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi;
   Modello  P:  certificazione  di  provenienza  degli  animali della
specie bovina da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi;
   Modello L:  certificazione  di  provenienza  degli  animali  della
specie bovina da allevamenti indenni da brucellosi;
   Modello  R:  certificazione  di  provenienza  degli  animali della
specie  ovi-caprina   da   allevamenti   ufficialmente   indenni   da
brucellosi;
   Modello  T:  certificazione  di  provenienza  degli  animali della
specie ovi-caprina da allevamenti indenni da brucellosi;
   Ordinanza  ministeriale   15   luglio   1982.   Dichiarazione   di
provenienza  degli animali della specie bovina da allevamento indenne
da leucosi bovina enzootica;
   Dichiarazione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 118.
  Si precisa che l'unificazione dei modelli sopra menzionati  (D,  P,
L,  R  e  T)  deve  intendersi esclusivamente quando la dichiarazione
viene utilizzata ai fini della movimentazione degli animali. Pertanto
i modelli previsti dalle norme relative alle  profilassi  pianificate
rimangono in vigore per tutti gli altri utilizzi.
  Per  quanto concerne i restanti modelli previsti dal regolamento di
polizia veterinaria che non vengono riuniti nella nuova dichiarazione
di provenienza  degli  animali,  si  rappresenta  la  necessita'  che
vengano  adeguati ai criteri di identificazione del bestiame messi in
atto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996.
  Alla "Dichiarazione di provenienza degli animali"  dovranno  essere
allegati  quando  previsti  dalle leggi vigenti copia dell'elenco dei
trattamenti (D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n.  118  e  D.M.  28  maggio
1992).
  Si  precisa  inoltre  che  l'utilizzo  del  modello  4  ai  fini di
dichiarazione di provenienza degli animali cosi'  come  previsto  dal
D.P.R. n. 320/1954 continua ad essere valida per tutte le specie.
  Il  modello di "Dichiarazione di provenienza degli animali" prevede
la  registrazione  nell'apposito  spazio,  di  un  numero  di   serie
progressivo che sara' attribuito:
    a)  dai  servizi  veterinari  delle aziende U.S.L. competenti per
territorio quando trattasi di attestazione sanitaria;
    b) dal detentore degli animali al  momento  della  movimentazione
degli stessi.
  La  struttura  del  modello,  suddivisa  i  5  parti,  consente  di
distinguere i vari riferimenti legislativi; la firma del  veterinario
ufficiale  e'  prevista nello spazio contrassegnato dal riquadro E) e
oltre ad essere riferita al suddetto riquadro deve  fare  riferimento
anche  al  riquadro A) nei casi previsti dall'art. 32 del regolamento
di polizia veterinaria.
  La compilazione dei riquadri A), B) e C) dovra' avvenire  sotto  la
responsabilita'  del detentore degli animali o dello speditore che ne
risulta temporaneamente responsabile.
  Il riquadro D) recante dichiarazione di avvenuta disinfezione  deve
essere   redatta   dal   trasportatore.  Nei  casi  ove  e'  prevista
l'attestazione del veterinario  ufficiale  di  avvenuta  disinfezione
(decreto  del Presidente della Repubblica n. 320/1954, art. 64, comma
8) tale riquadro dovra' riportare  timbro  e  firma  del  veterinario
dell'azienda U.S.L. territorialmente competente.
  Si  noti  che  la veste grafica della "Dichiarazione di provenienza
degli animali" prevista all'allegato IV del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  317/1996  attualmente  deve essere considerata
indicativa con riferimento in particolare alla suddivisione in cinque
riquadri che potra' essere modificata al fine di rendere piu' pratico
l'utilizzo del modello.
  Ad  esempio  particolare  attenzione  deve   essere   posta   nella
compilazione del quadro E, primo capoverso, che nei casi non previsti
dall'art.  32  del  regolamento  di  polizia  veterinaria deve essere
chiaramente reso inutilizzabile; allo stesso modo la tabella  recante
l'identificazione  degli  animali  sottoposti  ai  piani di controllo
(quadro E) deve essere sbarrata  quando  non  utilizzata  poiche'  la
dichiarazione  di  visita sanitaria con esito favorevole da parte del
veterinario ufficiale, viene  riferita  agli  animali  riportati  nel
riquadro A.
  Si sottolinea che, in merito all'attestazione prevista nel riquadro
E, relativa alla visita degli animali, la dicitura "esito favorevole"
deve  intendersi  nel  senso  che alla visita veterinaria gli animali
risultano sani.
  Il quadro E e' inoltre utilizzabile sia  per  le  dichiarazioni  di
indennita'  dell'allevamento  che  per l'accreditamento delle aziende
previsto dagli attuali piani di profilassi delle malattie infettive.
  Ai fini di facilitare l'accertamento dell'origine degli animali  il
nuovo modello di accompagnamento degli animali deve essere realizzato
in colori differenti a seconda della provenienza degli stessi:
   Colore   rosa:  dichiarazione  di  provenienza  degli  animali  da
allevamenti;
   Colore verde: dichiarazione di provenienza degli animali da stalle
di sosta;
   Colore giallo:  dichiarazione  di  provenienza  degli  animali  da
centri di raccolta, da fiere, mercati o esposizioni.
  Il modello e' redatto in due copie quando trattasi di dichiarazione
del  detentore degli animali o dello speditore, mentre e' prodotto in
tre copie quando costituisce certificazione sanitaria. In ogni  caso,
una  copia  di  detto  modello,  quando  non sia gia' in possesso dei
servizi  veterinari  della  azienda  U.S.L.,  deve pervenire a questi
ultimi per rendere possibile l'aggiornamento  dinamico  dell'anagrafe
delle singole aziende.