Art. 11.
          Norme per il funzionamento degli organi speciali
                     di giurisdizione tributaria
  1.  Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  13,  comma  2,  nel  primo  periodo  la  parola:
"deciso"  e'  sostituita  dalla  seguente:  "definito"  e nel secondo
periodo  le  parole:  "sentenza  pubblicata"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "provvedimento emesso";
    b) all'articolo 43, dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
  "  8-bis.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  24, il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera  su  ogni
provvedimento  riguardante i componenti delle commissioni tributarie,
nonche' su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e  5,
relativamente  al  periodo di tempo intercorrente tra la approvazione
dei detti elenchi e la data del suo insediamento.";
    c) all'articolo 45, comma 2, le parole: "i due mesi successivi al
completamento delle nomine" sono sostituite dalle  seguenti:  "il  31
dicembre 1996";
    d)  all'articolo 51, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", salvo quelle di cui all'articolo 35 che  hanno  effetto  a
decorrere   dalla  data  di  ultimazione  delle  procedure  selettive
previste (( dall'articolo 3, )) comma 205, della  legge  28  dicembre
1995, n. 549.".
  2.  I soggetti scelti, ai sensi del comma settimo dell'articolo 2 e
del comma decimo dell'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  636,  a  comporre  le commissioni
tributarie di primo e secondo grado (( dal 15 gennaio 1993 )) e  fino
al  17  marzo  1996  sono  confermati, con decreto del Ministro delle
finanze,  anche  in  sovrannumero,  nella  funzione,  nel   grado   e
nell'incarico   presso   le   commissioni  tributarie  provinciali  e
regionali aventi sede nella regione. Al verificarsi delle  vacanze  i
componenti    confermati    in    sovrannumero    sono    riassorbiti
automaticamente  secondo  l'ordine  derivante  dall'anzianita'  nella
funzione.
  3.  A  decorrere dal 1 aprile 1996 e fino alla data di costituzione
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei
giudici tributari nei posti  disponibili  sono  effettuate  ai  sensi
dell'articolo 43, comma 10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n.  545. A tal fine le scelte sono effettuate, secondo l'ordine degli
elenchi  previsti  nell'articolo  9,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo  n.   545 del 1992, dal presidente della corte di appello
avente sede nel capoluogo di regione per  le  commissioni  tributarie
regionali e dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di
provincia per le commissioni tributarie provinciali. Nella formazione
degli elenchi, il presidente ha facolta' di delegare altro magistrato
facente  parte  dell'ufficio ed e' coadiuvato da almeno due impiegati
con  qualifica  non inferiore alla settima. Al procedimento di nomina
dei componenti delle commissioni tributarie si applica l'articolo  9,
commi  3,  4  e  6,  del  citato decreto legislativo n. 545 del 1992.
Almeno sei mesi  prima  del  verificarsi  della  vacanza,  ovvero  al
verificarsi  della stessa, il presidente della corte di appello o del
tribunale richiede, rispettivamente,  al  sindaco  del  capoluogo  di
regione  o  di  provincia  di  dare  notizia  delle  vacanze medesime
mediante  affissione  nell'albo  pretorio  ed  ogni  altra  forma  di
pubblicita'  ritenuta  idonea,  con  invito alla presentazione, entro
sessanta giorni, di una domanda ai sensi del citato articolo 9, comma
3, del decreto legislativo n. 545 del 1992.