Art. 3.
                 Disposizioni fiscali per le imprese
             di autotrasporto di cose per conto di terzi
  1.  L'ammontare  del  credito  d'imposta  a favore delle imprese di
autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo  13  del
decreto-legge  27  aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive  modificazioni,  non
concorre  alla formazione del reddito imponibile e non va considerato
ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni.
  2.  Gli  importi  di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di
deduzione  forfettaria  di  spese  non  documentate,  dal   comma   8
dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
comma  1,  come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo
1993, n. 82, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  maggio
1993,  n.  162,  sono  elevati,  rispettivamente, a L. 32.000 ed a L.
65.000. La presente disposizione si applica per il periodo  d'imposta
il  cui  termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi
scade successivamente alla data del 21 febbraio 1996 e  limitatamente
a tale periodo d'imposta.
  3. Per l'anno 1996 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi
delle  tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino
ad ottanta quintali e del  trenta  per  cento  quelli  relativi  agli
autocarri di portata superiore e ai trattori stradali che, secondo le
risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione
per  il  trasporto  di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41
della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive  modificazioni.  Sono
altresi'  ridotti  del  cinquanta  per  cento gli importi delle tasse
automobilistiche relative ai rimorchi o semirimorchi di portata  fino
a  80  quintali  e  del  30  per  cento quelli relativi ai rimorchi e
semirimorchi di portata superiore, trainati dai  veicoli  di  cui  al
precedente  periodo.  I  minori introiti realizzati dalle regioni per
effetto della riduzione degli importi delle  tasse  automobilistiche,
((  disposta  ))  ai  sensi  del  presente comma, sono rimborsati dal
Ministero del tesoro,  dietro  presentazione  da  parte  di  ciascuna
regione  di  apposita  rendicontazione.  I  criteri e le modalita' di
rimborso,   anche   mediante   la   concessione   alle   regioni   di
anticipazioni,  sono  fissati con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con i  Ministri  delle  finanze  e  dei  trasporti  e  della
navigazione,  sentita  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari a lire
124  miliardi  per  l'anno  1996,  si  provvede,  quanto  a  lire 8,9
miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al  capitolo
7294  dello  stato  di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione per  l'anno  medesimo,  intendendosi  corrispondentemente
ridotta  l'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 2, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 115,1  miliardi,
mediante  utilizzo  delle  disponibilita' in conto residui per l'anno
1996  sul  citato  capitolo  7294,  che  sono  a  tal  fine   versate
all'entrata   del  bilancio  dello  Stato,  intendendosi  ridotta  la
relativa autorizzazione di spesa di cui alla menzionata legge.
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.