Art. 7.
      Norme sul funzionamento dell'Amministrazione finanziaria
  1.  Alla  legge  24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera  a)  e'  sostituita
dalla  seguente:  " a) controlla, sulla base di direttive emanate dal
Ministro   delle   finanze,   sentite   le   competenti   commissioni
parlamentari,  l'attivita'  di  verifica  e  accertamento  di  uffici
espressamente  individuati  in  base  ad  elementi  oggettivi   nella
direttiva   stessa,   avvalendosi   anche   dei  direttori  regionali
territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di
finanza; controlla, altresi', sulla base  di  direttive  emanate  dal
Ministro  delle  finanze,  le  verifiche  eseguite  dalla  Guardia di
finanza;". Nello stesso comma, nella  lettera  b),  le  parole:  "del
controllo" sono sostituite dalle seguenti: "dei controlli", e dopo la
lettera  d)  e' aggiunta la seguente lettera: " d-bis) esprime pareri
su specifiche questioni sottoposte al suo esame  dal  Ministro  delle
finanze.";
(( b) (soppressa);                                                 ))
    c)  nell'articolo  11  e'  aggiunto,  in fine, il seguente comma:
"Fermo  restando  l'espletamento  dei  compiti  di   istituto,   agli
ispettori  tributari  possono essere affidati per un periodo di tempo
determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il
comitato  di  coordinamento,  specifici  incarichi  di  studio  e  di
consulenza.".
  2. (( (Soppresso). ))
  3.   La   suddivisione   nelle  categorie  di  provenienza  di  cui
all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n.  146,  e'  determinata
con decreto del Ministro delle finanze.
  4.  La  Scuola  centrale  tributaria,  oltre  ai  compiti  indicati
nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n.  358,  partecipa,  su
direttiva  del  Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi
di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30  agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,  n.  427.  Per  l'espletamento  dei   predetti   compiti,   con
regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata  la  possibilita',  nei
limiti  dello  stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di
associarsi  e  consorziarsi  con  universita',  enti  di  ricerca  ed
istituti  italiani  ed  esteri,  pubblici  e  privati, di determinare
compensi  e  forme  di  erogazione  degli   stessi,   di   effettuare
pubblicazioni  ed  acquisti  di  libri  di testo e di altro materiale
didattico da distribuire ai partecipanti alle  attivita'  didattiche,
di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.
  5.  All'elaborazione  degli  studi  di  settore  di  cui al comma 4
partecipa altresi', su  direttiva  del  Ministro  delle  finanze,  la
Scuola  di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i
compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.
  6.  Per  il  pagamento  del  compenso   previsto   dal   comma   22
dell'articolo  78  della  legge  30  dicembre  1991, n. 413, relativo
all'assistenza  prestata  negli  anni  1994  e  1995  ai   lavoratori
dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza
fiscale,  trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui al comma 3
dell'articolo  62  del  decreto-legge  30  agosto   1993,   n.   331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
(( 6-bis. All'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 ))
(( dicembre 1991, n. 413, le parole: "lettere a) e d)" sono        ))
(( sostituite dalle seguenti: "lettere    a), d), e g)    , con    ))
(( esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento ))
(( europeo". All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente   ))
(( della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, le parole: "lettere  ))
(( a) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere    a) d) e g),))
(( con esclusione delle indennita' percepite dai membri del        ))
(( Parlamento europeo".                                            ))
 6-ter. (( Le disposizioni di cui al comma 6-bis  si applicano     ))
(( a decorrere dal periodo di imposta 1997.                        ))
 7.  Il  termine  previsto dall'articolo 3, comma 163, della legge 28
dicembre 1995,  n.  549,  a  decorrere  dal  quale  le  compagnie  di
assicurazione  sono tenute ad effettuare l'esazione della tassa sugli
autoveicoli, e' differito (( fino al 31 dicembre 1997.             ))