Art. 18. In particolare, nel regolamento sara' indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di settore scientifico-disciplinare di cui ai precedenti articoli 5 e 7 e con l'indicazione delle denominazioni dei singoli corsi di insegnamento (monodisciplinari o integrati), della loro collocazione nei successivi periodi didattici e delle loro eventuali propedeuticita'. Nel regolamento andranno altresi' specificati gli eventuali insegnamenti integrati con i loro moduli, le attivita' pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalita' dell'esame di laurea.