Art. 18.
  In particolare, nel regolamento sara' indicato il piano degli studi
nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di settore
scientifico-disciplinare  di  cui  ai precedenti articoli 5 e 7 e con
l'indicazione delle denominazioni dei singoli corsi  di  insegnamento
(monodisciplinari   o   integrati),   della   loro  collocazione  nei
successivi periodi didattici e delle loro eventuali propedeuticita'.
  Nel  regolamento  andranno  altresi'  specificati   gli   eventuali
insegnamenti  integrati con i loro moduli, le attivita' pratiche e di
laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e  la
composizione  delle  relative commissioni, le modalita' dell'esame di
laurea.