Art. 21. Ciascun anno di corso puo' essere articolato in due periodi di esclusiva attivita' didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti. Nel formulare il piano degli studi i consigli dei corsi di laurea competenti distribuiranno le attivita' didattiche tenendo anche presente la necessita' degli studenti di disporre di un congruo periodo di tempo per lo studio individuale. Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilita' studentesca e di cooperazione universita'-imprese, le facolta' dovranno favorire l'effettuazione di stages e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunita' europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate.