Art. 21.
  Ciascun  anno  di  corso  puo'  essere articolato in due periodi di
esclusiva attivita'  didattica  (semestri)  della  durata  di  almeno
tredici  settimane  didattiche  ciascuno,  separati  dai  periodi  di
valutazione finale degli studenti. Nel formulare il piano degli studi
i consigli dei corsi di laurea competenti distribuiranno le attivita'
didattiche tenendo anche presente la  necessita'  degli  studenti  di
disporre  di  un  congruo periodo di tempo per lo studio individuale.
Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite  convenzioni
o  nel  quadro  dei  programmi  europei di mobilita' studentesca e di
cooperazione  universita'-imprese,  le  facolta'  dovranno   favorire
l'effettuazione  di  stages  e di periodi di studio anche nell'ambito
della  Comunita'  europea,   sia   presso   laboratori   di   ricerca
universitari  o  extrauniversitari,  sia  presso  imprese e industrie
qualificate.