Art. 2. 1. Le modalita' e i termini di riversamento delle imposte riscosse, le modalita' di quietanzamento e gli oneri di conservazione dei documenti da parte delle banche sono disciplinati dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 25 settembre 1995, citato nelle premesse. 2. Le caratteristiche tecniche dei supporti predisposti dalla banca relativamente alle attestazioni rilasciate e ai versamenti effettuati e i relativi termini di invio saranno stabiliti con successive istruzioni, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 25 settembre 1995. 3. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate esegue controlli intesi a verificare la completezza dei dati inviati dalle banche, nonche' la rispondenza ai requisiti di cui alle istruzioni indicate al predetto comma 2.