Art. 2.
  1. Le modalita' e i termini di riversamento delle imposte riscosse,
le  modalita'  di  quietanzamento  e  gli  oneri di conservazione dei
documenti da parte delle banche sono disciplinati dagli articoli 3  e
4 del decreto ministeriale 25 settembre 1995, citato nelle premesse.
  2. Le caratteristiche tecniche dei supporti predisposti dalla banca
relativamente alle attestazioni rilasciate e ai versamenti effettuati
e  i  relativi  termini  di  invio  saranno  stabiliti con successive
istruzioni, secondo le disposizioni di cui  all'art.  6  del  decreto
ministeriale 25 settembre 1995.
  3.  Il  centro  informativo  del  Dipartimento delle entrate esegue
controlli intesi a verificare la completezza dei dati  inviati  dalle
banche,  nonche'  la  rispondenza ai requisiti di cui alle istruzioni
indicate al predetto comma 2.