Art. 3.
  1.  I  controlli  che  il centro informativo del Dipartimento delle
entrate deve effettuare, i provvedimenti da adottare nel caso in  cui
l'operato  della  banca  non  risulti corretto, l'obbligo di tenere a
disposizione delle banche i  supporti  elaborati,  sono  disciplinati
dall'art.   8,  comma  3,  e  dagli  articoli  9  e  10  del  decreto
ministeriale 25 settembre 1995.
  2. Le modalita' e i termini di  invio  dei  supporti  magnetici  da
parte  del  sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato saranno regolati da un  protocollo  d'intesa  da
concordare tra i due Dicasteri.
  3.  Nelle  more  di  cui al predetto protocollo d'intesa il sistema
informativo del Ministero del  tesoro  -  Ragioneria  generale  dello
Stato  trasmettera',  a  partire  dal  2  gennaio  1996, i dati delle
quietanze emesse dalle sezioni di tesoreria provinciale  dello  Stato
cosi' come in suo possesso.