Art. 3. 1. I controlli che il centro informativo del Dipartimento delle entrate deve effettuare, i provvedimenti da adottare nel caso in cui l'operato della banca non risulti corretto, l'obbligo di tenere a disposizione delle banche i supporti elaborati, sono disciplinati dall'art. 8, comma 3, e dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale 25 settembre 1995. 2. Le modalita' e i termini di invio dei supporti magnetici da parte del sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato saranno regolati da un protocollo d'intesa da concordare tra i due Dicasteri. 3. Nelle more di cui al predetto protocollo d'intesa il sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato trasmettera', a partire dal 2 gennaio 1996, i dati delle quietanze emesse dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato cosi' come in suo possesso.