Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori  relative  alla  tranche  di  cui  al
precedente  art.  1,  dovranno  pervenire,  con  l'osservanza   delle
modalita'   indicate  negli  articoli  9  e  10  del  citato  decreto
ministeriale del 12 novembre 1996, entro le  ore  13  del  giorno  28
novembre 1996.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte  verranno  eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto  del  12  novembre
1996.