Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente art. 2, avra' inizio, in base all'art. 4,  secondo  comma,
del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse,
il  collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo
massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art.  1
del presente decreto; tale tranche sara' riservata agli operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
terza  tranche  e  verra'  assegnata  con le modalita' indicate negli
articoli 14 e 15 del citato decreto del 12 novembre 1996,  in  quanto
applicabili.
  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
17 del giorno 28 novembre 1996.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"   nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di  cui  all'art.  1
del  presente  decreto,  ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli  stessi  operatori  ammessi  a   partecipare   al   collocamento
supplementare.