Art. 3. 1. Il gruppo: prepara i lavori del Comitato, mediante la predisposizione degli atti volti ad assicurare il coordinamento della politica per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica; predispone per il Comitato, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di avanzamento e realizzazione dei piani e dei progetti, nazionali e internazionali, attivati dalle singole amministrazioni sui temi della ricerca che il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' portare a conoscenza del Consiglio dei Ministri.