Art. 3.
  1. Il gruppo:
   prepara  i  lavori del Comitato, mediante la predisposizione degli
atti volti ad assicurare  il  coordinamento  della  politica  per  la
ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica;
   predispone  per  il  Comitato,  con cadenza annuale, una relazione
sullo stato di avanzamento e realizzazione dei piani e dei  progetti,
nazionali  e  internazionali,  attivati dalle singole amministrazioni
sui temi della ricerca che il Presidente del Consiglio  dei  Ministri
puo' portare a conoscenza del Consiglio dei Ministri.