Art. 4.
  1. Il Comitato puo' avvalersi del Consiglio nazionale della scienza
e  della tecnologia, istituito presso il Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e,  di  volta  in  volta,  di
esperti  ai  sensi  dell'art.  5, comma 2, lettera h), della legge 23
agosto 1988, n. 400.
  2. Il  Segretario  generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  assicura  al  Comitato,  con i propri uffici, il necessario
supporto tecnico anche avvalendosi  di  personale  qualificato  delle
amministrazioni competenti.
  3. La presente disposizione non comporta oneri di spesa.
   Roma, 18 novembre 1996
                                                 Il Presidente: PRODI