Art. 4. 1. Il Comitato puo' avvalersi del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, istituito presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e, di volta in volta, di esperti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura al Comitato, con i propri uffici, il necessario supporto tecnico anche avvalendosi di personale qualificato delle amministrazioni competenti. 3. La presente disposizione non comporta oneri di spesa. Roma, 18 novembre 1996 Il Presidente: PRODI