Art. 3.
  1. Il gruppo:
   prepara  i  lavori  del Comitato mediante la predisposizione degli
atti volti ad assicurare il  coordinamento  delle  politiche  per  la
formazione  e  per  il  lavoro anche suggerendo soluzioni di riordino
normativo e regolamentare della materia;
   cura la definizione delle  linee  guida  per  le  politiche  della
formazione;
   cura  la  predisposizione  di  un  osservatorio  nazionale  per il
monitoraggio  e  la  valutazione  dei  costi  e  dei   ricavi   negli
investimenti pubblici e privati in materia di formazione;
   definisce  un  sistema  di certificazione quale strumento idoneo a
conferire unitarieta' e visibilita' ai  percorsi  formativi  di  ogni
persona  lungo  tutto  l'arco  della  vita  nonche'  a  promuovere il
riconoscimento  dei  crediti  formativi  comunque   maturati   ed   a
documentare le competenze effettivamente acquisite;
   stabilisce  criteri  e  indirizzi per la formazione dei formatori,
secondo piani di intervento concordati, come strumento essenziale per
facilitare la progressiva integrazione dei sistemi, il  miglioramento
qualitativo dell'offerta formativa ed il recupero delle situazioni di
svantaggio;
   predispone,  con  cadenza  annuale,  una  relazione sullo stato di
avanzamento e  realizzazione  dei  piani  e  dei  progetti  attivati,
nazionali e internazionali, sui temi della formazione.