Art. 3. 1. Il gruppo: prepara i lavori del Comitato mediante la predisposizione degli atti volti ad assicurare il coordinamento delle politiche per la formazione e per il lavoro anche suggerendo soluzioni di riordino normativo e regolamentare della materia; cura la definizione delle linee guida per le politiche della formazione; cura la predisposizione di un osservatorio nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei costi e dei ricavi negli investimenti pubblici e privati in materia di formazione; definisce un sistema di certificazione quale strumento idoneo a conferire unitarieta' e visibilita' ai percorsi formativi di ogni persona lungo tutto l'arco della vita nonche' a promuovere il riconoscimento dei crediti formativi comunque maturati ed a documentare le competenze effettivamente acquisite; stabilisce criteri e indirizzi per la formazione dei formatori, secondo piani di intervento concordati, come strumento essenziale per facilitare la progressiva integrazione dei sistemi, il miglioramento qualitativo dell'offerta formativa ed il recupero delle situazioni di svantaggio; predispone, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di avanzamento e realizzazione dei piani e dei progetti attivati, nazionali e internazionali, sui temi della formazione.