Art. 4. 1. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura al Comitato e al gruppo di studio e di lavoro, con i propri uffici, il necessario supporto tecnico anche avvalendosi di personale qualificato delle amministrazioni competenti. 2. La presente disposizione non comporta oneri di spesa. Roma, 18 novembre 1996 Il Presidente: PRODI