Art. 4.
  1.  Il  Segretario  generale  della  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri assicura al Comitato e al gruppo di studio e di lavoro,  con
i  propri uffici, il necessario supporto tecnico anche avvalendosi di
personale qualificato delle amministrazioni competenti.
  2. La presente disposizione non comporta oneri di spesa.
   Roma, 18 novembre 1996
                                                 Il Presidente: PRODI