IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
    Visto l'art. 229 del nuovo  codice  della  strada  approvato  con
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114  del  18  maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite,  le  direttive  comunitarie  afferenti  a
materie disciplinate dallo stesso codice;
    Visto  l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione  a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei veicoli a motore e  dei  loro  rimorchi  ispirandosi  al  diritto
comunitario;
    Visto  l'art. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8 e 9
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione  a  decretare  in  materia  di norme di omologazione e di
contrassegno di conformita' dei dispositivi  di  equipaggiamento  dei
veicoli   a  motore  e  dei  loro  rimorchi  ispirandosi  al  diritto
comunitario;
    Visto il decreto  del  19  novembre  1977  di  recepimento  della
direttiva  n.  77/541/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 336
del 10 dicembre 1977 concernente le cinture di sicurezza e i  sistema
di ritenuta dei veicoli a motore;
    Visto  il  decreto  7  agosto  1992,  n.    424, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 257  del  31  ottobre  1992  che  recepisce  la
direttiva  n.    90/628/CEE  che da ultimo ha modificato la direttiva
77/541/CEE sopra richiamata;
    Visto il decreto 8 maggio 1995  di  recepimento  della  direttiva
92/53/CE  che modifica la direttiva del Consiglio 70/156/CEE relativa
all'omologazione dei veicoli a motore  e  loro  rimorchi,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 27 giugno 1995;
    Vista  la direttiva 96/36/CE della Commissione del 17 giugno 1996
che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio
relativa alle cinture di sicurezza  e  ai  sistemi  di  ritenuta  dei
veicoli a motore.
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano:
    alla  omologazione  dei veicoli a motore indicati all'allegato II
del decreto 8 maggio 1995 di recepimento  della  direttiva  92/53/CEE
con  esclusione  dei  veicoli  che si muovono su rotaia, dei trattori
agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili;
    alla omologazione  quali  componenti,  dei  tipi  di  cinture  di
sicurezza  e di dispositivi di ritenuta destinati all'equipaggiamento
dei veicoli a motore sopra indicati.
    2.  Gli  allegati  al  decreto  ministeriale  28  dicembre   1982
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86
del 29 marzo 1983 gia' modificati ed integrati dal decreto  7  agosto
1992,   n.   424,   sono   ulteriormente   modificati   ed  integrati
conformemente all'allegato del presente decreto.