Art. 3. 1. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 4, a decorrere dal 1 ottobre 1999 le dichiarazioni di conformita' CE che accompagnano i veicoli nuovi della categoria M1, nel caso in cui i veicoli di cui trattasi non sono conformi alle prescrizioni del presente decreto, perderanno la loro validita' ai fini della immatricolazione. 2. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 4, a decorrere dal 1 ottobre 2000 non sara' piu' possibile procedere alla prima immatricolazione dei veicoli della categoria M2 aventi massa massima superiore a 3500 kg e per tutti gli altri veicoli della categoria M che non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto. 3. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 4, a decorrere dal 1 ottobre 2001 non sara' piu' possibile procedere alla prima immatricolazione di veicoli della categoria M2 aventi massa massima inferiore o uguale a 3500 kg che non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto. 4. A decorrere dal 1 ottobre 1999 non sara' piu' autorizzata la immissione in commercio di cinture di sicurezza o dispositivi di ritenuta che non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto. Da questa ultima prescrizione sono tuttavia esentate le cinture di sicurezza o i dispositivi di ritenuta immessi in commercio quali ricambi di veicoli omologati in base alle disposizioni tecniche precedentemente in vigore, nonche' le cinture di sicurezza e i dispositivi di ritenuta destinati al primo equipaggiamento dei veicoli che a norma dei precedenti commmi 2 e 3 possono essere immatricolati sino al 1 ottobre 2000 e al 1 ottobre 2001.