Art. 3.
    1. Fatte salve le disposizioni di cui al  successivo  art.  4,  a
decorrere  dal  1 ottobre 1999 le dichiarazioni di conformita' CE che
accompagnano i veicoli nuovi della categoria M1, nel caso  in  cui  i
veicoli  di  cui  trattasi  non  sono  conformi alle prescrizioni del
presente  decreto,  perderanno  la  loro  validita'  ai  fini   della
immatricolazione.
    2.  Fatte  salve  le  disposizioni di cui al successivo art. 4, a
decorrere dal 1 ottobre 2000 non sara' piu' possibile procedere  alla
prima  immatricolazione  dei  veicoli della categoria M2 aventi massa
massima superiore a 3500 kg e  per  tutti  gli  altri  veicoli  della
categoria  M  che  non  siano conformi alle prescrizioni del presente
decreto.
    3. Fatte salve le disposizioni di cui al  successivo  art.  4,  a
decorrere  dal 1 ottobre 2001 non sara' piu' possibile procedere alla
prima immatricolazione di veicoli della  categoria  M2  aventi  massa
massima  inferiore  o  uguale  a  3500 kg che non siano conformi alle
prescrizioni del presente decreto.
    4. A decorrere dal 1 ottobre 1999 non sara' piu'  autorizzata  la
immissione  in  commercio  di  cinture  di sicurezza o dispositivi di
ritenuta che  non  siano  conformi  alle  prescrizioni  del  presente
decreto.
    Da  questa  ultima prescrizione sono tuttavia esentate le cinture
di sicurezza o i dispositivi di ritenuta immessi in  commercio  quali
ricambi  di  veicoli  omologati  in  base  alle disposizioni tecniche
precedentemente in vigore,  nonche'  le  cinture  di  sicurezza  e  i
dispositivi  di  ritenuta  destinati  al  primo  equipaggiamento  dei
veicoli che a norma dei  precedenti  commmi  2  e  3  possono  essere
immatricolati sino al 1 ottobre 2000 e al 1 ottobre 2001.