Art. 4.
    1. A decorrere dal 1 gennaio 1997, in  deroga  alle  disposizioni
stabilite  all'art.  2,  comma  2,  ed all'art. 3, commi 1, 2 e 3, le
disposizioni concernenti la posizione del simbolo monitorio indicante
la presenza dell'airbag previsto al punto 3.1.11 dell'allegato  I  al
decreto  ministeriale  19  novembre  1977  nella  versione modificata
dall'allegato  al   presente   decreto,   saranno   di   applicazione
obbligatoria.