Art. 4. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997, in deroga alle disposizioni stabilite all'art. 2, comma 2, ed all'art. 3, commi 1, 2 e 3, le disposizioni concernenti la posizione del simbolo monitorio indicante la presenza dell'airbag previsto al punto 3.1.11 dell'allegato I al decreto ministeriale 19 novembre 1977 nella versione modificata dall'allegato al presente decreto, saranno di applicazione obbligatoria.