1. Contesto e finalita' generali.
  Nel  rispetto  di  quanto  previsto all'art. 9 comma 3-3/ bis della
legge  n.  236/93,  considerare  le  disposizioni   in   materia   di
occupazione  e  formazione  professionale,  il Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale,  in  accordo  con  le  regioni,  promuove
interventi  finalizzati  a  contribuire  alla creazione di un sistema
nazionale di  formazione  professionale  continua,  nel  contesto  di
questa legge, si intendono le attivita' formative rivolte ai soggetti
adulti,  occupati  o  disoccupati,  con  particolare riferimento alle
attivita' a cui il lavoratore partecipa per autonoma scelta, al  fine
di  adeguare  o  di elevare il proprio livello professionale, ed agli
interventi formativi promossi dalle aziende, in  stretta  connessione
con   l'innovazione   tecnologica   ed   organizzativa  del  processo
produttivo.
   Al tal  fine,  dovranno  essere  attiviti  progetti  di  interesse
nazionale,  con  priorita'  a quelli concordati tra le parti sociali,
concernenti:
1.a azioni di sistema -
Per azioni di  sistema  si  intendono  gli  interventi  in  grado  di
determinare  i  presupposti  di  una  cultura e di una strumentazione
omogenea  e  diffusa  relativamente  alle  attivita'  di   formazione
continua, che contribuiscano ad avviare processi innovativi, quali:
- la personalizzazione e la flessibilita' dei percorsi
- l'interconnessione ed i rientri tra i vari canali formativi
-  l'adozione  del  sistema  dei  crediti formativi (riconoscimento e
certificazione)
- l'attivazione di interventi di sostegno a percorsi  individuali  di
orientamento,   rimotivazione,   outplacement   e  formazione,  anche
attraverso  l'uso  dei  congedi  individuali  di  formazione  per   i
lavoratori
-   la   gestione   di   tempi   di   formazione   nell'ambito  della
riorganizzazione  dell'orario  e  della  sperimentazione   di   forme
flessibili di lavoro
- lo sviluppo di sistemi multimediali per la formazione a distanza
- la certificazione di qualita' dell'offerta formativa.
Tali azioni sono programmate dalle Regioni sulla base degli indirizzi
e  dei  criteri  omogenei  individuati dal Ministero del Lavoro e nel
rispetto  delle  modalita'  indicate  al  punto  2   della   presente
circolare;
1.b  -  azioni  di  riqualificazione  e riconversione degli operatori
      degli Enti ex Lege 40/87 art. 1
Le azioni di riqualificazione e riconversione per gli operatori degli
Enti  di  formazione  di  cui  alla   L.   40/87   sono   finalizzati
prevalentemente  al  sostegno  dei  loro  percorsi di mobilita' verso
nuova  occupazione,   o   del   loro   consistente   riposizionamento
professionale    interno    all'Ente,    anche    in   direzione   di
professionalita' idonee allo sviluppo del  sistema  della  formazione
continua.
Questa  tipologia  di azioni e' programmata ed attuata dalle Regioni,
sulla base di  accordi  con  le  parti  sociali,  e  secondo  criteri
definiti a livello nazionale.
1.c - Azioni formative aziendali
Per   azioni  formative  aziendali  si  intendono  quegli  interventi
promossi dalle imprese che si  caratterizzino  come  sperimentali  ed
esemplari  in  quanto  a  procedure  e ad organizzazione, contenuti e
finalita', e che rappresentino uno strumento  idoneo  a  fronteggiare
l'attuale  fase  di  trasformazione e ristrutturazione delle imprese.
Sono interventi da realizzare attraverso piani formativi aziendali  o
territoriali.
Questo tipo di azioni, viene approvato e finanziato dalle Regioni, in
base  a criteri di ammissibilita', di cui al successivo punto 5, e in
ordine di arrivo delle domande di finanziamento alle stesse  fino  ad
esaurimento delle risorse regionali.
Il  Ministero  del Lavoro garantira', su tutte le tipologie di azioni
di cui sopra, un'azione di promozione, di informazione e  animazione,
di  supporto  alla ideazione e progettazione, e di assistenza tecnica
alle  Regioni  ed  al  Coordinamento   interregionale,   nonche'   di
monitoraggio  e  di  valutazione  intermedia  e  finale  dei progetti
approvati, con  il  sostegno  del  Comitato  scientifico  di  cui  al
successivo punto 7, e tramite l'I.S.F.O.L.
2. RISORSE
Le risorse finanziarie sono cosi' suddivise
1.a (azioni di sistema): L. 80.000.000.000
1.b (azioni di riqualificazione e riconversione operatori f.p.):
L. 65.000.000.000
1.c (azioni di formazione aziendale): L. 62.000.000.000
3. LE AZIONI DI SISTEMA
Le  azioni  devono  avere  carattere multiregionale, privilegiando il
partenariato tra aree territoriali del  Centro-Nord  e  del  Sud  del
Paese  e  l'accordo tra istituzioni e parti sociali; interessare aree
di crisi, o collegarsi ai patti territoriali o rivolgersi  a  settori
in ristrutturazione.
Saranno  ritenute  inoltre  prioritarie  le  azioni che rispondano ai
seguenti requisiti:
- innovativita' rispetto alla  strumentazione  ed  all'organizzazione
della formazione gia' sperimentata
-  misurabilita'  dell'efficacia  rispetto  agli  esiti occupazionali
attesi
- trasferibilita' delle azioni e della strumentazione ad  altre  aree
territoriali categorie di utenti, situazioni aziendali
-  complementarieta'  con  le azioni di altri programmi (comunitari o
nazionali).
Destinatari
   Sono  destinatari  finali  delle  suddette   azioni   i   soggetti
identificati  dalla  L.  236/93  art.  9,  comma  3-3bis,  nonche'  i
lavoratori  occupati  in  aziende  con   meno   di   16   dipendenti,
beneficiarie,  nell'ultimo  semestre,  di  interventi  di sostegno da
parte di Enti bilaterali.
Soggetti proponenti
   In relazione alle azioni di sistema potranno  presentare  progetti
alle Regioni:
- enti di formazione, centri di studi-ricerca e progettazione;
- organismi di orientamento;
- organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali;
- imprese e loro Consorzi;
- Enti pubblici, Universita'.
Durata
I  progetti dovranno avere durata non superiore a 24 mesi ed indicare
per ciascuna annualita' i contenuti tecnici ed i costi previsti.
Procedure di presentazione dei progetti
- I soggetti proponenti presentano progetti alla  Regione  da  questi
individuata quale Regione capofila, che e' di norma la Regione in cui
e' prevalente l'azione.
-  La  Regione  capofila,  di  intesa  con le Regioni che siano state
cointeressate per iniziativa della suddetta Regione o su proposta del
soggetto proponente, valuta il progetto, sulla base di indicatori  di
qualita' individuati dal Ministero del Lavoro d'intesa con le Regioni
e le parti sociali.
-  La  Regione  capofila,  d'accordo  con  le  Regioni  cointeressate
presenta i progetti ritenuti validi  al  Ministero  del  Lavoro,  che
provvede alla decretazione dei finanziamenti richiesti dalla Regione.
-  La  Regione capofila, destinataria del finanziamento nazionale, si
impegna  a  gestire  le  suddette  risorse  con  le  proprie   regole
finanziarie ed amministrative.
-  Il  coordinamento  delle  Regioni  garantisce  la  coerenza tra le
richieste regionali di finanziamento da presentare al  Ministero  del
Lavoro e l'ammontare totale delle risorse disponibili.
Obblighi del soggetto attuatore ed impegni della Regione capofila
-  A  seguito dell'assegnazione di risorse da parte del Ministero del
Lavoro, la Regione  capofila  affida  in  regime  di  concessione  al
soggetto attuatore la realizzazione delle attivita'
- Il soggetto attuatore deve:
-   attenersi   ai   criteri  di  trasparenza  e  certificazione,  in
  conformita' con quanto  disposto  dal  decreto  del  Ministero  del
  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale del 12 marzo 1996, pubblicato
  sulla G.U. del 5 aprile 1996, n. 81;
- comunicare alla Regione capofila l'avvio delle attivita';
- collaborare al monitoraggio qualitativo messo in atto dal Ministero
  del Lavoro secondo criteri concordati tra lo stesso e le Regioni.
Le verifiche  amministrative  contabili  sono  svolte  dalla  Regione
capofila, di intesa con le Regioni cointeressate.
Erogazione del finanziamento
L'erogazione delle quote di finanziamento alle Regioni capofila viene
effettuata secondo le seguenti modalita':
-  il  50%  della  prima  annualita' preventivata nel progetto, quale
anticipazione per l'avvio delle attivita'; a seguito dell'inoltro del
progetto esecutivo con  le  procedure  completate  di  cui  ai  punti
precedenti;
-   il   restante  50%  a  saldo  della  prima  annualita',  dopo  la
presentazione da  parte  della  Regione  capofila  di  una  relazione
descrittiva, valutativa e contabile sulla attivita', realizzata;
-  la  relazione  relativa  alla  prima  annualita',  di  cui  sopra,
attivera' l'analoga procedura di finanziamento in  quote  percentuali
per l'annualita' successiva;
Nel   caso   di   mancato   avvio  delle  attivita'  entro  tre  mesi
dall'erogazione della prima quota di  anticipazione  finanziaria,  il
progetto  viene  considerato  da  parte del Ministero del Lavoro "non
realizzabile" e viene conseguentemente  revocata  la  quota  concessa
alla   Regione   capofila   e   bloccata   l'erogazione   dell'intero
finanziamento,  che  verra'  destinato  ad  altri  progetti  ritenuti
validi.
Nel caso  di  parziale  realizzazione  delle  attivita'  rispetto  al
progetto  approvato,  tuttavia  sufficiente  a  garantire i risultati
finali attesi,  secondo  la  relazione  intermedia  della  Regione  e
secondo  i  criteri  di  monitoraggio messi in atto dal Ministero del
Lavoro, il finanziamento e' soggetto a riduzioni automatiche.
Nel caso di parziale ed  insufficiente  realizzazione  del  progetto,
rispetto  alle  azioni e agli obiettivi previsti, oltre al blocco del
saldo finale, si attua la revoca del finanziamento gia' concesso.
Modalita' e termini di presentazione della domanda
   I soggetti proponenti devono inoltrare le  proprie  proposte  alla
Regione capofila - presso l'Assessorato alla formazione professionale
-  con domanda in bollo, firmata dal legale rappresentante, corredata
dal formulario allegato (all. 1), entro e non oltre le ore 13 del  28
marzo  1997.  Il  rispetto del suddetto termine viene certificato dal
protocollo di ricevimento dell'Assessorato Regionale.
Le richieste  di  finanziamento  da  parte  delle  Regioni  capofila,
corredate  dei  relativi  progetti, devono pervenire al Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale U.C.O.F.P.L. Div. I. Vicolo  D'Aste
12, 00159 Roma, entro le ore 13,00 del 28 maggio 1997.
4.  AZIONE  DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI OPERATORI DEGLI
   ENTI EX LEGE 40/87 (ART. 1)
Alle Regioni sono assegnate le risorse sub 2 (1.b) sulla base di  una
preliminare  ricognizione  quantitativa  e qualitativa, relativa alla
situazione degli organici e delle eccedenze di personale degli  Enti,
effettuata  a livello nazionale attraverso il confronto tra Ministero
del Lavoro, Regioni, parti sociali, ed Enti interessati.
Tale ricognizione costituira'  la  base  di  un  piano  nazionale  di
riconversione   professionale   a   sostegno  della  mobilita'  degli
operatori e del loro reimpiego,  in  cui  si  definiranno  criteri  e
procedure per la realizzazione delle azioni.
Le  Regioni,  secondo i criteri generali previsti nel piano nazionale
di cui sopra, attivano - entro  il  28  marzo  1997  -  le  procedure
relative  alla  presentazione  e  selezione  dei  progetti,  e  danno
comunicazione degli esiti al Ministero del Lavoro e della  Previdenza
Sociale entro i successivi 90 giorni.
Il mancato rispetto di tali termini comporta le redistribuzione delle
risorse da parte del Ministero del Lavoro tra le regioni adempienti.
Il  Ministero  del  Lavoro  provvede  a liquidare le somme assegnate,
sulla base di un atto di rendicontazione presentato a conclusione  di
ogni annualita' dalle singole regioni.
5. AZIONI FORMATIVE AZIENDALI
Le  azioni  sperimentali  promosse dalle imprese di cui al punto 1.c,
devono riguardare obiettivi di  rafforzamento  della  competitivitia'
dell'impresa  e  contestualmente  di  rafforzamento  professionale ed
occupazionale dei lavoratori, e contenere elementi di  innovativita',
sperimentalita',   e  trasferibilita',  riguardanti  prioritariamente
azioni  relative   alle   aree   della   qualita',   dell'innovazione
tecnologica ed organizzativa, della sicurezza, e della flessibilita'.
Risorse
Per   la  realizzazione  di  tali  azioni  il  Ministero  del  Lavoro
ripartira' tra le Regioni le risorse di cui al punto 2, 1c, secondo i
parametri individuati nel DOCUP OB. 4 e QCS OB.1 del FSE.
Non possono essere concessi piu' di 50 milioni di contributo pubblico
per  ogni  progetto  aziendale,  e  non  oltre  200  milioni per ogni
progetto pluriaziendale che rispetti la quota massima  di  contributo
di 50 milioni per ogni impresa partecipante.
Destinatari
Sono  destinatari finali delle presenti azioni i lavoratori di quelle
imprese che partecipano  finanziariamente  alla  realizzazione  delle
attivita' con una quota non inferiore al 20% del costo del progetto.
Le  azioni  possono  interessare i lavoratori di una singola impresa,
oppure di piu' imprese - con  particolare  riguardo  alle  piccole  e
medie  -  per  il  raggiungimento  di un medesimo obiettivo, o per la
adozione di  uno  stesso  contenuto  tematico,  e  di  metodologie  e
strumentazioni analoghe.
Soggetti proponenti
I progetti sperimentali aziendali e/o pluriaziendali vengono proposti
alle  Regioni  dall'impresa  o  dalle imprese, direttamente o tramite
associazioni di categoria, Enti  di  formazione  professionale,  Enti
bilaterali.
Durata
La durata dei progetti non puo' superare i 12 mesi.
Procedure
I  soggetti  proponenti  presentano  progetti, con domanda in bollo e
sulla base dell'allegato formulario (all. 2), alla Regione competente
per territorio - Assessorato alla formazione  professionale  -  senza
scadenza di termini, a partire dalla data del 28 marzo 1997.
I  termini  di  arrivo  dei  progetti  sono  attestati  dalla data di
ricevimento da parte della Regione, che appone il relativo numero  di
protocollo.
I  progetti  vengono  singolarmente  approvati  e finanziati, fino ad
esaurimento delle risorse  regionali,  in  base  ad  una  valutazione
regionale di ammissibilita'.
L'ammissibilita'   dei  progetti  avviene  sulla  base  dei  seguenti
criteri:
- rispondenza alle finalita' di  cui  al  punto  1.c  della  presente
circolare ministeriale, e ai requisiti indicati ai punti precedenti;
-  coerenza  del  progetto  formativo  al suo interno: tra obiettivi,
contenuti, metodologie e strumentazioni, tempi, ed esiti attesi;
- congruita' delle spese previste, relativamente alle  attivita',  al
numero degli allievi, alla strumentazione e ai tempi;
- completezza ed esaustivita' dei contenuti riportati nel formulario;
-  quota  di contribuzione finanziaria aziendale non inferiore al 20%
del costo del progetto.
La Regione  formalizza  la  risposta  al  soggetto  proponente  sulla
finanziabilita'   del   progetto   entro  30  giorni  dalla  data  di
ricevimento dello stesso.
L'ultimo giorno lavorativo  di  ogni  mese  la  Regione  comunica  ai
soggetti  proponenti  l'ammissibilita' dei progetti al finanziamento,
tenuto conto della  priorita'  agli  accordi  tra  le  parti  sociali
prevista  al punto I della presente circolare e dell'ordine temporale
di arrivo dei progetti in quel mese.
I soggetti attuatori possono, in data successiva  alla  presentazione
del progetto, a seguito della pubblicazione della presente circolare,
avviare  le  attivita'  sotto  la propria responsabilita' anche prima
della comunicazione formale della Regione di  avvenuta  approvazione.
Ai  progetti  approvati  sono  conseguentemente riconosciute le spese
sostenute in tale periodo.
Obblighi del soggetto attuatore e condizioni di finanziamento
I soggetti attuatori  dei  progetti  sono  tenuti  a  comunicare  via
telefax  la  data  di  effettivo  avvio dell'attivita' e l'elenco dei
partecipanti,  il  nome  del  tutor  e  la   sede   di   svolgimento,
l'articolazione   ed   il   calendario   dettagliato   dell'attivita'
formativa.
Il mancato avvio delle attivita' progettuali entro 3 mesi dalla  data
di  inizio  prevista  comporta  l'annullamento  del progetto da parte
regionale e la conseguente revoca del finanziamento, che  la  Regione
provvede immediatamente a rimettere a disposizione per altri progetti
ammissibili.
I soggetti attuatori potranno essere sottoposti a controlli ispettivi
che verranno effettuati a campione da parte della Regione competente.
I  soggetti attuatori che hanno dichiarato l'avvio delle attivita' ma
che, alla scadenza della conclusione prevista nel progetto, non hanno
realizzato - o realizzato solo  in  parte  le  attivita'  in  termini
insufficienti  al  raggiungimento  degli  obiettivi progettuali - non
potranno ottenere il riconoscimento delle spese e subiranno la revoca
del finanziamento concesso.
Erogazione del finanziamento
L'erogazione del finanziamento ai  soggetti  attuatori  dei  progetti
viene disciplinata dalla Regione sulla base delle proprie procedure.
6. REDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Il  Ministero del Lavoro, alla conclusione della prima annualita', di
applicazione della presente circolare, di intesa con le regioni e  le
parti  sociali,  e sulla base di una verifica sulle risorse impegnate
per  le  diverse  tipologie  di  azioni,  provvedera'   all'eventuale
riequilibrio finanziario tra le tipologie stesse e tra le Regioni.
7. COMITATO SCIENTIFICO
Al  fine  di coordinare e sostenere scientificamente le azioni di cui
alla  presente  circolare  in   funzione   della   loro   rispondenza
qualitativa  agli  obiettivi  di  interesse  nazionale,  e al fine di
trarre dalle sperimentazioni gli elementi utili alla costituzione  di
un  sistema  nazionale di formazione continua il Ministero del Lavoro
si avvarra' di un nucleo di esperti cosi' composto:
- 1 esperto di orientamento;
- 1 esperto di formazione degli adulti;
- 1 esperto designato dalle organizzazioni datoriali;
- 1 esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- 1 esperto designato dalle Regioni.
Tale Comitato si insediera'  e  riunira'  presso  l'U.C.O.F.P.L.  del
Ministero del Lavoro.
Il Comitato scientifico avra', in particolare, i seguenti compiti:
-  collaborare  con  l'I.S.F.O.L.,  sulla  base delle indicazioni del
Ministero del Lavoro concordate con le Regioni,  alla  individuazione
dei contenuti del programma di promozione, animazione e di assistenza
tecnica,  con  un sostegno specifico in merito ai criteri generali ed
ai  punti  prioritari  di  attenzione  relativi  alle  attivita'   di
monitoraggio e valutazione;
- offrire supporto all'attivita' di assistenza alla progettazione dei
soggetti  proponenti  ed  alla  programmazione  regionale, laddove ne
venga richiesto - in casi di particolare complessita' - dalle Regioni
e dall'I.S.F.O.L.;
-  fornire  al   Ministero   del   Lavoro   elementi   di   indirizzo
tecnico-scientifico  relativamente alle azioni di carattere nazionale
da promuovere, ad integrazione dei progetti pervenuti dalle  Regioni,
laddove  ritenute  necessarie al sistema di formazione continua e non
ricomprese gia' nella progettualita' regionale;
- fornire criteri di comparazione tra progetti affini  e  criteri  di
"gemellaggio"   tra   gli   stessi  al  fine  di  instaurare  momenti
strutturali di confronto e travaso di metodologie, per  una  crescita
qualitativa  dei progetti e per l'instaurarsi di una logica e cultura
comune a livello nazionale;
- elaborare rapporti di valutazione sull'andamento complessivo  della
sperimentazione  nazionale  a  conclusione  di ogni annualita', sulla
base dei rapporti  regionali  e  sui  dati  di  monitoraggio  forniti
dall'I.S.F.O.L.,  con conseguenti indicazioni sui punti di criticita'
ed i relativi correttivi possibili;
-  individuare,  attraverso  un  rapporto  scientifico   finale,   le
condizioni   e   gli   elementi  di  maggiore  trasferibilita'  della
sperimentazione, le "buone prassi" ed i casi di successo al  fine  di
una  possibile  estensione  a  norma degli elementi costitutivi di un
sistema di formazione professionale continua.
                                                    Il Ministro: TREU