Art. 3. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 si provvede mediante utilizzo per lire 90.000 milioni delle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni. Tale importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnato ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'amministrazione competente. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.