Art. 3.
                        Copertura finanziaria
  1.   All'onere   derivante  dall'applicazione  dell'articolo  2  si
provvede   mediante   utilizzo   per   lire   90.000   milioni  delle
disponibilita'  del  Fondo  per  lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura,  con  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa  di  cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e
successive  integrazioni.  Tale importo viene versato all'entrata del
bilancio  dello Stato per essere assegnato ad appositi capitoli dello
stato di previsione dell'amministrazione competente.
  2.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.