Art. 2.
           Categorie di documenti inaccessibili per motivi
        di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
 1. Ai sensi dell'art. 8,  comma  5,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione
all'esigenza di salvaguardare  la  riservatezza  di  terzi,  persone,
gruppi  ed  imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli
atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui  conoscenza  sia
necessaria  per  curare  o  per difendere i loro interessi giuridici,
sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
    a) rapporti informativi sul personale dipendente;
    b)    documenti    concernenti    informazioni    di    carattere
psico-attitudinale  di determinati soggetti, con esclusione di quelli
concernenti i criteri generali fissati, in  funzione  autolimitativa,
dall'amministrazione per le procedure stesse;
    c)  documenti  rappresentativi di accertamenti e di dichiarazioni
medico-legali;
    d) documenti relativi alla salute delle persone;
    e)  documenti  rappresentativi   di   interventi   dell'autorita'
giudiziaria o della procura generale e delle procure regionali presso
la  Corte  dei  conti, relativi a soggetti per i quali si appalesa la
sussistenza di responsabilita' penale, civile o amministrativa;
    f) relazioni alla  procura  generale  e  alle  procure  regionali
presso  la  Corte  dei  conti  nei confronti dei soggetti suindicati,
nonche' atti di promovimento di  azioni  di  responsabilita'  davanti
alla autorita' giudiziaria.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Per  il  testo  dell'art. 8, comma 5, lettera d), del
          D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota al titolo.