Art. 3.
                            Differimento
  1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7  agosto  1990,  n.
241,  e  dell'art.  8,  commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in caso di incarichi ispettivi nei
confronti del personale dipendente, di istituzioni scolastiche o enti
vigilati, l'accesso alla relazione finale e  alla  documentazione  in
essa  richiamata  e' consentito, limitatamente alla parte riguardante
il richiedente, dopo la conclusione dei procedimenti ispettivi.
  2. Nei procedimenti  concorsuali  e  di  selezione  in  materia  di
personale,  l'accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione e'
consentito  in  relazione  alla  conclusione  delle  varie  fasi  del
procedimento,  ai  cui  fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a
quando il procedimento non sia concluso,  l'accesso  e'  limitato  ai
soli  atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione
degli atti relativi ad altri concorrenti.
  3. Nei procedimenti di scelta del contraente per acquisto di  beni,
forniture  e  servizi,  le  offerte sono accessibili ai partecipanti,
dopo la conclusione del procedimento, salvo brevetti e casi  analoghi
protetti.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Per  il  testo  dell'art.  24, comma 6, della legge 7
          agosto 1990, n. 241, e dell'art 8, commi 2 e 3, del  D.P.R.
          27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota al titolo.