Art. 11.
  1.   Dopo  l'articolo  609-nonies  del  codice  penale,  introdotto
dall'articolo 10 della presente legge, e' inserito il seguente:
  "Art. 609-decies (Comunicazione al tribunale per  i  minorenni).  -
Quando  si  procede  per  alcuno  dei delitti previsti dagli articoli
609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies  commessi  in  danno  di
minorenni,  ovvero  per il delitto previsto dall'articolo 609-quater,
il procuratore della Repubblica ne da' notizia  al  tribunale  per  i
minorenni.
  Nei   casi  previsti  dal  primo  comma  l'assistenza  affettiva  e
psicologica della persona offesa minorenne  e'  assicurata,  in  ogni
stato  e  grado  del  procedimento,  dalla presenza dei genitori o di
altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse  dall'autorita'
giudiziaria che procede.
  In  ogni  caso  al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi
minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti
dagli enti locali.
  Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresi' l'autorita'
giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento".