Art. 17.
  1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
le parole: "Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523,
527 e 628 del codice penale, nonche' per i delitti non colposi contro
la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Per i reati di cui agli articoli 527 e
628 del codice penale, nonche' per i delitti non  colposi  contro  la
persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 15 febbraio 1996
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: DINI
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          Nota all'art. 17:
             -  Il  testo  dell'art.  36  della  legge  n.   104/1992
          (Legge-quadro  per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
          diritti delle persone handicappate), cosi' come  modificato
          dal presente articolo, e' il seguente:
             Art. 36 (Aggravamento delle sanzioni penali). - 1. Per i
          reati  di  cui  agli  articoli 527 e 628 del codice penale,
          nonche' per i delitti non colposi contro la persona, di cui
          al titolo XII del libro secondo del codice penale, e per  i
          reati  di  cui  alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora
          l'offeso sia una persona handicappata la pena e'  aumentata
          da un terzo alla meta'.
             2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma
          1  e' ammessa la costituzione di parte civile del difensore
          civico,  nonche'  dell'associazione  alla   quale   risulti
          iscritta la persona handicappata o un suo familiare".