Art. 6.
  1.   Dopo  l'articolo  609-quater  del  codice  penale,  introdotto
dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il seguente:
  "Art.  690-quinquies  (Corruzione  di minorenne). - Chiunque compie
atti  sessuali  in presenza di persona minore di anni quattordici, al
fine  di  farla  assistere, e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni".