Art. 7.
  1.  Dopo  l'articolo  609-quinquies  del  codice penale, introdotto
dall'articolo 6 della presente legge, e' inserito il seguente:
  "Art. 609-sexies (Ignoranza  dell'eta'  della  persona  offesa).  -
Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater
e  609-octies  sono  commessi  in  danno  di  persona  minore di anni
quattordici,  nonche'  nel  caso  del  delitto  di  cui  all'articolo
609-quinquies,  il  colpevole  non  puo'  invocare,  a propria scusa,
l'ignoranza dell'eta' della persona offesa".