Art. 2.
  1.  Le  disposizioni  previste dall'articolo 5 del decreto-legge 21
aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 1995, n. 236, trovano applicazione anche per l'anno 1995-1996,
compreso   il   mantenimento   del   contributo   suppletivo  di  cui
all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951,  n.  1551.  Al  relativo
onere,  per  l'anno  1996,  si  provvede  a carico dello stanziamento
iscritto al capitolo 1529 dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica per il
medesimo anno.